383 gore, rigore che, del resto, il progetto è il primo a riconoscere allorché punisce il capitano solo dove il pilota è d’obbligo (1169); Ad 4°): l’art. 700 del prog. inasprisce la pena se il contravventore appartenga alla gente di mare. All’inasprimento i compilatori del progetto saranno stati, senza dubbio, indotti dalla considerazione che con una disciplina a tutta prova occorre legare ai suoi doveri la gente di mare a guisa di milizia (1170). D’altro canto essi hanno inopportunamente trascurato l’elemento del pericolo che, se è grave quando una nave è affidata a marittimi non a ciò autorizzati, è addirittura inevitabile quando la nave è affidata a persone cui fa difetto l’iscrizione nella gente di mare. 226. - Effetti civili della contravvenzione al monopolio di pilotaggio. — Quanto agli effetti civili a carico dei contravventori all’art. 197 del codice, a prescindere dall’obbligo che essi hanno, in forza dei principi generali di diritto, di risarcire i danni arrecati alle navi, un altro obbligo loro incombe, ed è quello del risarcimento verso i piloti danneggiati dalla loro concorrenza illegittima. Si è già detto (1171) come manchi ai piloti un diritto al risarcimento verso il capitano colpevole di aver violato l’art. 504 cod. comm., essendo che l’organizzazione del pilotaggio in tanto è a struttura monopolistica in quanto ha per fine la tutela delle navi. A prima vista, questo concetto porterebbe a credere che dai contravventori all’art. 197 c. m. m. la nave e non i piloti abbiano il diritto di essere risarciti. Ma l’illogicità di siffatta deduzione è posta subito in evidenza pensando che la utilità, che praticamente le navi possono ricavare dall’assistenza dei pratici non autorizzati, esclude che da questi possano le prime pretendere il risarcimento di un danno che non esiste. Il danno, invece, esiste per i piloti patentati, i quali, come il Ve-nezian ha già osservato per altre classi di persone, « se hanno sostenuto fatiche ed opere per mettersi in regola con la legge, (1169) Vedi il sii riportato art. 736. (1170) Cfr. A. Scialoja, op. cit., pag. 176 e segg. (1171) Y. retro, § 209.