6 di noi hanno fatto (8), che l’elemento storico occupa un posto di prim’ordine per la valutazione delle leggi (9). Riteniamo perciò, in particolare, che un’esatta comprensione dell’istituto, che forma oggetto del presente studio, non sia possibile senza interrogarne il passato. Procederemo, dunque, senz’ altro, a rintracciarne le origini e cercheremo seguirlo nel corso del suo sviluppo. (8) Cfr. Bruci, Di un fondamento filosofico della c. d. interpretazione storica, Catania, 1909; Leoni, L’elemento storico nell’intepretazàone delle leggi (Circ. giur. 1876, p. 42 e seg.i. Così il De Ruggiero, Istituzioni di diritto civiler V1 E<1., voi. I, Messina, 1929, pag. 130 e segg. : « Per penetrare appieno il pensiero legislativo, non è sufficiente ricercare la ratio o fermarsi all’occasio legis: occorre spingere ancor più lungi la indagine e studiare la storia degli istituti, sia nei precedenti immediati e più prossimi, sia nei mediati e remoti ». (9) Sulla necessità della ricerca storico-comparativa nello studio del diritto marittimo, scrive A. Brunetti, a pag. 64, nota, del suo Diritto marittimo privato italiano, Voi. I, Torino, 1929: « In altri campi del diritto la legislazione comparata contribuisce ad affinare la cultura e ad accreditare l’erudizione; nel nostro costituisce quasi un ferro del mestiere ».