313 ci troviamo innanzi ad un’imposta « destinata » —- per usare le parole del Laurin (973) — « a far vivere un’istituzione (974), il mantenimento della quale importa alla sicurezza della navigazione -», o — aggiungiamo noi — alla politica protezionista dei singoli Stati. Ma questi fini sono comuni a tutte le leggi, di qualunque Paese, che impongono il pilotaggio obbligatorio. Ove questo vige, si ha tutto l’interesse, affinchè gli anzidetti scopi vengano raggiunti, di impedire che i capitani vi contravvengano : al che si provvede munendo di sanzioni le disposizioni relative, sia col tenere il capitano, che le trasgredisce, civilmente responsabile verso gli interessati nella nave e nel carico — così in Italia (art. 505), in Francia (975), nel Belgio (976), in Argentina (977), in Brasile (art. 507), in Germania (§ 512) (978) ed in alcuni distretti degli Stati Uniti (979) — sia col renderlo passibile di una pena corporale più o meno grave, come nella nostra legislazione (art. 369 e 423 cod. per la mar. mere.) (980), ovvero di una pena pecuniaria, aggiunta o no alla prima, (973) Laurin, mon. cit., pag. 551. (974) Cioè i corpi dei piloti. (975 e 976) Il principio può derivare dall’art. 228 code de commerce, analogo al 505 del nostro codice. • Cfr. anche Laurin, mon. cit., pag. 548; Corte di Bruxelles, 31 dicembre 13/8, Pas. 1878, lì, 254; Trib. Gand e Anversa, Dr. mar., 1911, 91, 405. (977) L’art. 1423 del codice del 10 settembre 1862 stabililiva: « Se una nave ne urta un’altra... per inosservanza dei regolamenti del porto, il capitano che ha causato l’urto deve sopportare tutti i danni cagionati alla nave ed al suo carico ». (978) Così il § 512: « Il capitano che all’estero non osserva le disposizioni ivi vigenti, in ¡specie le leggi di polizia, di finanza e doganali, deve risarcire il danno che ne deriva ». (979) Vedi retro, § 101. (980) Art. 369 c. m. m.: « 11 capitano o padrone che... per contravvenzione ai regolamenti, ..... senza che vi concorra alcun dolo, avrà posto in grave pericolo o fatto perdere la nave, o cagionato alla medesima o ad altre navi danni tali, per cui ne siano derivate ferite o la morte di qualche individuo, incorrerà nella pena della detenzione estendibile a 6 mesi e nella sospensione, e potrà secondo i casi essere punito anche colla interdizione ». Art. 42.3 e. m. m.: « Saranno eziandio punite con pene di polizia le altre contravvenzioni al presente codice per le quali non sia sancita una pena speciale ». L’art. 735 del prog. 1931 di cod. mar., che sostituisce detto art. 423, punisce con l'arresto lino a due anni o con l’ammenda da lire trecento a duemila, ed even-