494 po e crediti e debiti personali dei piloti (art. 1285 c. c.), nè i creditori particolari di questi ultimi possono far valere i loro diritti sui beni da questi conferiti (art. 85 cod. comm.), ma solo sulla parte di mercede loro spettante, non essendovi alcuna norma che ne vieti il sequestro (1565). (1563) Giaquinto, cit., I, pp. 362, 363. Cfr. anche Vitta, cit., p. 2. (1564) Su questa materia diremo in seguito più ampiamente. (1565) Vedi retro, § 149.