SOI tiene al capitano, non solo come un diritto (possibilità giuridica e non di fatto), ma come un dovere (art. 107 capov. c. m. m.) impostogli per la sicurezza della navigazione, è naturale che la volontà dominante del capitano, preposto dall’armatore, si sovrapponga a quella del pilota, sì da limitarne fortemente, ed eventualmente sopprimerne, l’autonomia dell’azione, dal punto di vista giuridico. A noi interessa quel che il diritto sancisce; esso dice che il capitano deve comandare: di conseguenza, il pilota deve ubbidire. Questo è, dunque, un preposto dell’armatore. Che, poi, nel fatto, come in effetti accade, le cognizioni pratiche del pilota, unico conoscitore della località, integrino quelle generali e tecniche del capitano, sicché, come risultato della loro collaborazione, il comando penda più verso il primo che non verso il secondo, è una constatazione senza peso, perchè non è una constatazione giuridica. Nè può obiettarsi che il pilota, nella sua qualità di pubblico ufficiale, non possa assumere la veste di preposto dell’armatore perchè il pubblico funzionario non è mai un commesso del privato (158°), essendo che, se il pilota è un pubblico ufficiale, lo è solo nei rapporti disciplinari e non nelle relazioni esterne (1581). 280. - Contenuto legale del contratto di pilotaggio. — Quanto al fissare gli obblighi ed i doveri dei contraenti, provvede la legge stessa, la quale sottrae ad ogni iniziativa delle parti la determinazione del contenuto del contratto di pilotaggio. Il codice per la mar. mere., il regol. generale ed i regol. locali ne contengono una compiuta disciplina; sicché alle parti non rimane, stipulando il contratto, che implicitamente aderire a quanto quelli dispongono (1582). Poiché l’oggetto di queste disposizioni è stato da noi esaminato nel corso della presente opera, ricordiamo soltanto che esse considerano sia gli (1580) Cass. Roma, 18 dicembre 1884, Legge, XXV, 2, 39; Giorgi, loc. cit., p. 452. (1581) V. retro, § 228. (1582) V. retro, §§ 229, 230, 248, e leggi estere. , ,