122 A garanzia dei detti consegnatarii o agenti che hanno pagato i diritti di pilotaggio, la disposizione seguente (idem, n. 2) sanziona una specie di ragion fattasi legalizzata, autorizzandoli a prelevare, da tutte le somme da loro ricevute per conto della nave o appartenenti al proprietario di essa, la somma da loro pagata. Questo diritto dei consegnatarii o agenti non corrisponde, com’ è evidente, al nostro ius retentionis, poiché, perchè questo vi sia, occorre, e nella specie non v’è, una tale connessione fra la detenzione della cosa e la retentio, « da potersi affermare che il credito è sorto per cagione o in occasione della cosa » (437). 87. - Indennità d’assistenza. — Benché la misura delle retribuzioni spettanti ai piloti sia tassativamente regolata dalle tariffe, non è tuttavia escluso che servizi e circostanze eccezionali possano trasformare il rapporto di pilotaggio in rapporto di salvamento. Poiché alla materia dell’assistenza riserviamo un capitolo del presente lavoro, ci limitiamo qui a dire che il parere espresso nel testo ha il conforto della dottrina e della giurisprudenza inglese (438). 88. - Responsabilità. — Quanto alla responsabilità sorgente dai fatti del pilota, diremo estesamente nel secondo libro (439). Qui basta notare che. contrariamente a quel che disponevano gli Acts del 1854 (art. 388) e del 1894 (art. 633), oggi abrogati, l’art. 15 del Pilotage Act del 1913, entrato in vigore nel 1918, dichiara l’armatore responsabile dei fatti del pilota obbligatorio. Benché questo disposto sia ispirato alle soluzioni della convenzione internaz. di Bruxelles del 1910, contempla tuttavia tutte le forme di responsabilità dell’armatore verso i terzi, e non si limita alla sola materia degli urti in mare. Naturalmente, anche in questi casi si applicano le regole sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di nave, (437) De Ruggiero, Istit., 1930, II, p. 149. (438) V. avanti § 287, 288. (6£t) V- acanti» § 304 e segg.