163 Nella terza, gli articoli 642, 643, 646 parlano delle spese di pilotaggio in relazione al loro carattere d’avaria, ed agli ar-ticili 675 e 677 si considerano i salari dei piloti come crediti privilegiati (a60). 113. - Il codice per la marina mercantile. — Le norme contenute nel Codice per la mar. mere, e concernenti il pilotaggio si distinguono : in disposizioni amministrative (in largo senso) e disposizioni penali. Fanno parte delle prime: 1) Gli articoli 10 - 15 sui capitani e sugli ufficiali di porto, quali incaricati della parte esecutiva dell’Amministrazione della marina mercantile, del servizio dei porti, ecc., come pubblici ufficiali nella stipulazione degli atti, come ufficiali di polizia giudiziaria e come organi giurisdizionali. Di questi articoli, solo il 14, lett. c> parla direttamente dei piloti, considerando le funzioni giudiziarie dei capitani ed ufficiali di porto rispetto alle mercedi ed ai diritti dovuti ai piloti pratici (561). 2) L’art. 18, lett. c., sulla categoria della gente di mare alla quale i piloti pratici locali appartengono. 3) L’art. 66, II comma, n. 2, sul grado che i medesimi occupano nella composizione degli equipaggi. 4) L’art. 107, concernente il capitano, ma connesso con una grave questione attinente alle funzioni dei piloti. 5) L’art. 167 sui battelli piloti in relazione alle formalità prescritte dalle leggi di sanità e sicurezza pubblica. 6) GU art. 192 a 204: è un capitolo intero e forma come il nucleo principale delle disposizioni sull’argomento. Vi ritto commerciale, ma l’aver posto le norme sull’urto di navi, assistenza, privilegi, polizza di carico, e limitazioni della responsabilità degli armatori, in piena corrispondenza con i principi consacrati nelle varie convenzioni interna, zionali. Nel libro IV poi, relativo alla « polizia marittima », il capitolo III (art. 160-170) è dedicato al pilotaggio ed al rimorchio. (560) In materia di privilegi marittimi e d’ipoteca sulla nave, il codice di commercio è stato modificato dalla legge 31 dicembre 1928 n. 3055. Vedi § 141 segg. (561) Gli articoli 14 e 15 sono stati abrogati dalla legge 31 dicembre 1928, n. 3119, sulla giurisdizione civile dei comandanti di porto.