442 pure quest’operaio non fa parte dell’equipaggio. L’essere il pilota facoltativo un preposto dell’armatore, basta a produrre > responsabilità di questo, come a ciò basta, quando il pilota è obbligatorio, l’applicazione della teoria della utilitas (1378). Ma la tesi a noi avversa ha il suo argomento più vigoroso nell’art, 66 c. m, m. ov’è detto che cc nella composizione degli equipaggi delle navi, sono considerati.....soft’ufficiali sotto la dipendenza del capitano e degli ufficiali di bordo: ....2) il pilota pratico per tutto il tempo che gli è affidata la direzione della nave: ...... ». Questa disposizione va però interpretata grano salis, come quella, quasi identica, dell’art. 93 del progetto 1931 di cod. mar. ove è disposto che « sulle navi mercantili la gerarchia dei componenti l’equipaggio è la seguente: ____ d) gli altri ufficiali e il pilota » (1379). Nel § 247 notammo che l’art. 66 non vale ad inserire il pilota nell’equipaggio, come l’art. 2 del Regol, non vale a fare di esso un pubblico funzionario. Notammo ancora che l’art. 66 si riferisce alla posizione di comandante de jure del capitano, in contrapposto all’art. 201, che ha riguardo alla posizione di comandante de facto del pilota. Sulla norma del primo di detti due articoli si fonda perciò il legame di subordinazione del pilota verso il capitano, voluto dalla necessità di garantire la sicurezza della navigazione dalla possibilità, sempre perniciosa, di distruggere, suddividendola, l’unità della direzione e del comando. E, però, l’efficacia della disposizione contenuta nel-l’art 66 si esaurisce nei soli effetti disciplinari verso il capitano, come nei soli effetti disciplinari, verso lo Stato, noi vedemmo si esaurisca la qualità di pubblico ufficiale riconosciuta al pilo- (1378) V. retro, § 233 segg. (1379) Art. 93: «'Sulle navi mercantili la gerarchia dei componenti l’equipaggio è la seguente: a) comandante; b) direttore di macchina e medico di bordo direttore del servizio sanitario; c) primo ufficiale di nave, primo ufficiale di macchina, cappellano, primo medico aggiunto, primo commissario; d) secondo ufficiale di nave, secondo ufficiale di macchina, secondo medico aggiunto, secondo commissario, primo radiotelegrafista; e) gli altri ufficiali e il pilota; /) gli aspiranti ufficiali; g) il nostromo, il maestro di macchina; h) gli altri sottufficiali; i) i comuni ». Il nuovo grado del pilota sarà, dunque, quello d’ufficiale, non più di sottufficiale: provvedimento equo e da tempo atteso.