219 gior ragione una sufficiente difesa. Se questo è, dunque, il vero spirito della legge, la questione suesposta non può non esser risolta in senso affermativo : questa è, del resto, la tesi dell’Asco-li (700), nonché la ratio dell’art. 443, I comma, n. 1, del progetto 1931 di codice marittimo, che, eliminando ogni dubbio interpretativo. adotta il termine più esatto : spese di pilotaggio. 145. - Crediti privilegiati di pilotaggio obbligatorio e di pilotaggio non effettuato. — Dove il pilotaggio è obbligatorio i salari dei piloti sono egualmente privilegiati. Ciò è riconosciuto dalla dottrina (701); nè potrebbe essere diversamente, perchè, anche volendo riconoscere un carattere fiscale alle mercedi dei piloti obbligatori, è fuor di dubbio che tali retribuzioni, se sostanzialmente son riguardate alla stregua di pubbliche tasse nei confronti delle navi con lo Stato, conservono sempre un ca ratiere di salari nei rapporti fra le navi ed i piloti. È, infatti, soltanto ìi vantaggio di costoro che i privilegi sono stabiliti, e non già per assicurare delle entrate allo Stato, benché anche questo ne ricavi un vantaggio indiretto, per l’obbligo che esso ha di concedere ai piloti obbligatori un annuo assegno in caso d’insufficienza dei proventi (702). Ma ciò contribuisce ancora a dimostrare che, dove il pilotaggio è obbligatorio, i salari devono essere maggiormente difesi. Inoltre, nelle località ove l’obbligo del pilotaggio è inteso nel senso che la mercede sia sempre dovuta, anche quando il capitano non abbia creduto opportuno servirsi del pilota (703), ci troviamo o no di fronte ad una vera e propria tassa cui non corrisponde una prestazione, la mercede è sempre privilegiata come salario, e non già come « tassa ed imposta pubblica », (700) Ascoli, Del comm. mariti, e della navig., in « Cod. di comm. commentato », voi. Vili, Va ed., p. 957: «Tutto ciò che è accordato ai piloti dai regolamenti e dalle tariffe sarà privilegiato ». (701) Cfr. Brunetti, cit., voi. I, p. 542, n. 164; Pipia, cit., voi. I., p. 603, n. 704; Ascoli, Del commercio marittimo e della navigazione, in «Codice di commercio commentalo », voi. Vili, Utet, Va edizione, 1923, Torino, p. 957. (702) V. art. 33 del Regolamento. (703) Come dispone il già citato art. 568 del Regol. esec. del cod. per la mar. mere, per la Tripolitania e la Cirenaica.