185 ressa, al riguardo, notare che soltanto dal 1923 il corpo dei piloti interessato ha la sua rappresentanza in seno alla Commissione. Nè questo intervento è privo di effetti, scaturendone due notevoli conseguenze : l’una di ordine pratico, data dalla maggior competenza degli esaminatori, la seconda, di ordine giuridico, che non poca influenza potrebbe anche avere nella determinazione della natura del corpo dei piloti, poiché oltre alla facoltà, come già dicemmo, a questo riconosciuta di decidere con proprio voto sulla promozione del pilota aspirante ad effettivo (art. 20 Reg.), si aggiunge così anche quella di giudicare, sia pure in concorso con altri diretti rappresentanti dello Stato, sull’idoneità dei concorrenti, cioè a dire sull’ammissione al corpo, rientrando così nei poteri di questo, sia la scelta che la permanenza dei propri membri, come se, più che di persona giuridica pubblica, si trattasse di vera e propria società privata. Per quel che concerne la categoria dei piloti aspiranti, dicemmo già com’essa non esistesse nei primi regolamenti; la troviamo, invece, nei successivi (606), in ognuno dei quali varia la durata del periodo sperimentale. Così, questo è di un anno per il regolamento del 1914 (art. 5), di due anni per quello del 1923 (art. 5); ritorna, infine, ad un anno, ed anche a 6 mesi per i patentati capitani di lungo corso con due anni di comando di piroscafi di stazza netta non inferiore a 2000 tonnellate, nel vigente Regolamento (607) capo e sotto-capo pilota o ailro pilota (art. 3); e per quello, infine, del 1926, ne fanno parte: il comandante del compartimento (presidente), il capo pilota o sotto-capo o altro pilota, ed un ufficiale di vascello o di porto. (606) Così detta la XX Dichiarazione della Carta del Lavoro : « Il prestatore d’o-« pera di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova, durante il quale è (( reciproco il diritto alla risoluzione del contratto col solo pagamento della retri-« buzione per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato ». (607) Dispone l’art. 35 del Regolamento (Dispos. transit.): «Gli aspiranti piloti, « in servizio all’entrata in vigore del R. D. 14 giugno 1925, n. 1Q01, i quali, al « termine del periodo di tirocinio in esso stabilito all’art. 5, non fossero dichia-« rati idonei alla nomina ad effettivo, avranno diritto di restare in servizio prov-« visorio fino al compimento dei due anni dalla nomina, allo scadere dei quali « saranno nuovamente sottoposti al giudizio per l’accertamento della loro ido-« neità ».