193 di proprietà del corpo (628), ma è a carico dei piloti il loro acquisto o noleggio, la manutenzione e l’esercizio (art. 549). Pertanto, nell’approvare lo statuto del corpo, il governatore può disporre che una quota delle mercedi dovute al corpo dei piloti sia destinata a costituire il fondo necessario per l’acquisto dei battelli occorrenti per il servizio di pilotaggio e per l’assistenza alle navi (art. 553). Può, tuttavia, tale fondo essere anticipato dal Governatore, a cui però spetta la facoltà di trattenere parte delle mercedi dovute ai piloti, nella proporzione che sarà a suo criterio necessaria, fino alla restituzione delle somme anticipate (art. 554). Per le navi ed i galleggianti di proprietà del corpo è fatto divieto di noleggiarli, cederli, costituirli in pegno o farne oggetto di altre operazioni di credito, senza il consenso dell’autorità marittima. Il pilota, per qualsiasi motivo licenziato dal corpo, perde la comproprietà dei galleggianti, ma conserva il diritto di farsi rimborsare del valore della quota di sua proprietà, da determinarsi secondo le regole dello Statuto (art. 555). 131. - I battelli - piloti nei regolamenti anteriori. — Poiché, come vedremo, è impossibile pervenire ad una esatta conoscenza della vera natura giuridica del corpo dei piloti, senza prima esaurire ogni indagine sul regime dei suoi beni, diremo qui brevemente di questo, quale era negli abrogati regolamenti generali sul pilotaggio nel Regno. Secondo il regolamento del 1879 le barche destinate al servizio di pilotaggio potevano appartenere : a tutta la corporazione : ed, in tal caso, i diritti individuali di proprietà ed ogni altra ragione d’interesse dovevano essere regolati da convenzione particolare scritta, debitamente notificata .alla capitaneria di porto del compartimento; ai capi-pilo ti; (628) Art. 549: « L’acquisto od il noleggio... dei galleggianti... sono a carico dei piloti ». 13 - CRISAFULLI