538 TITOLO IV. RESPONSABILITÀ PER I FATTI E LE OMISSIONI DEL PILOTA 292. - Premesse. — Dopo quanto si è esposto nei titoli precedenti sulla posizione del pilota di fronte al Corpo, alla nave ed allo Stato, non crediamo che serie difficoltà ostino ancora all’esatta determinazione delle varie responsabilità scaturenti dalle omissioni o dai fatti colposi del pilota nell’esercizio delle sue funzioni. Conosciamo già la fitta rete d’interessi, di relazioni e di interferenze che attorno al pilota si stringono, le speciose diverse forme di responsabilità che ne sorgono, le eccezioni sopravvissute nel diritto straniero. Poiché del fatto del pilota rispondono l’armatore della nave pilotata o questa impersonalmente, la Corporazione dei piloti e talvolta lo Stato, ecco delinearsi una prima forma di responsabilità, che noi chiameremo indiretta, e che può essere riguardata, sia rispetto ai terzi danneggiati (responsabilità indiretta aquiliana), sia rispetto alle parti contraenti : armatore verso i propri caricatori, rivalsa dell’armatore verso la Corporazione o lo Stato (responsabilità indiretta contrattuale). Ma il pilota colpevole è anche personalmente responsabile del fatto proprio; sicché, accanto alla responsabilità indiretta, vi è ancora quella diretta, che può essere aquiliana, se considerata nei confronti dei terzi danneggiati, e contrattuale, se considerata nei confronti del Corpo o dello Stato o dell’armatore della nave pilotata. Ciò posto, ai fini d’inquadrare in uno rchema unico, tanto le azioni principali che quelle sussidiarie e di garanzia, noi seguiremo nella trattazione dell’argomento il sistema, che ci sem-