496 sta a pagargli, in corrispettivo, una mercede fissata dalle tariffe regolamentari. Oggetto del contratto è, dunque, la prestazione di un’opera determinata contro il pagamento di un prezzo determinato. È inutile tornare su concetti precedentemente chiariti : sappiamo già come e quando le mercedi son dovute, su che base si formano, come siano dalle leggi protette, nè ignoriamo quali siano le mansioni ordinarie del pilota e quali quelle straordinarie. Occorre, invece, brevemente dir qui e di alcune singolari particolarità che contrassegnano il pilotaggio nel quadro generale delle locazioni d’opera, e del modo con cui vengono fissati i diritti ed i doveri delle parti. 279. - Locazione d’opera ed applicazione dell’art. 1153 cod. civ. — Che si tratti di locazione d’’opera e non di opere, non è da dubitare, perchè il pilota non presta i suoi singoli atti al servizio della nave come nel contratto di lavoro, ma si assume il compimento di un’opera determinata come nel contratto d’impresa (1567). In che quest’opera consista, è visibile dalle varie disposizioni riportate pagine addietro (1568), le cui definizioni si possono compendiosamente riassumere in que-st’altra : condurre una nave al sicuro attraverso una determinata zona d’acqua. Tuttavia si riscontrano in essa due caratteristiche di tanto lontane dai concetti tradizionali della locazione d’opera, di quanto sono vicine a quelli della locazione di opere. Di esse : la prima verte sulla mercede corrisposta dalla nave, e consiste in ciò, che questa è tenuta a pagare il pilota anche quando l’opera di questo, per motivi al medesimo non imputabili, non abbia apportato alcun effetto utile (1569), ed anzi, oltre al compenso dovuto a base di tariffa, il pilota ha diritto ad una remunerazione straordinaria per ogni giornata e (1567) V. in questo senso Caiìnelutti, loc. cìt. (1568) Art. 4, tit. VII cod. veneta marina (retro, § 239); art. 201 cod. m. m.; art. 196 cod. m. m. col. e art. 163, 1° comma progetto 1931 cod. mar. (retro, § 241); art. 1 legge pii. frane. 1928 (retro, § 238). (1569) V. retro, § 217.