460 sono prerogativa dello Stato o dei suoi organi. Obiettare, come fa il Brunetti (1470), che detto Corpo non è ente pubblico perchè non ha prerogative di autorità, significa sostenere il principio insostenibile che siano enti pubblici le sole amministrazioni governative, escludendo così dal loro novero un’infinita categoria di enti autarchici la cui pubblicità non può essere discussa (1471). Il criterio della potestà d'imperio è indubbiamente decisivo per l’attribuzione del carattere pubblico ad un ente, com’è decisivo quello della creazione statuale, ma non può essere l’unico; esso involgerebbe altrimenti una petizione di principio (1472), essendo che non di rado « si tenta di definire l’ente pubblico appunto per definire quand’esso è munito di poteri pubblici ed è soggetto allo speciale regime dell’ amministrazione pubblica » (ll73). Ed è qui utile riportare quanto il Ranelletti scriveva, in qualità di estensore, nella recentissima citata sentenza della Corte d’Apello di Milano (Magistratura del lavoro) ( 14"74) ; (( L0 Stato, sostanzialmente, persegue il raggiungimento di alcuni suoi fini, invece che per mezzo dei suoi organi, mediatamente per mezzo di altri subbietti di diritto che perciò assoggetta al proprio controllo di vigilanza e di tutela, e fornisce dei mezzi opportuni. Fra questi v’ è, alcuna volta, il potere d’imfyerio che da alcuni viene anzi considerato come l’elemento tipico, caratterizzatore dell’ente pubblico; ma esso, in verità, è soltanto un mezzo dato all'ente perchè possa meglio raggiungere i suoi fini, ed è quindi piuttosto una conseguenza, che non (1470) A. Brunetti, op. cit., II, p. 355, n. 294. (1471) La potestà d’imperio (attività legisl., anni, e giud.) appartiene solo allo Stato, quale ente autonomo e non autarchico, il quale può conferirla ad altri enti pubblici (Comune e collegi professionali). « Negli altri enti autarchici le funzioni legislativa e giurisdizionale non esistono. Solo si riscontra la funzione amministrativa, la facoltà di svolgere un’azione allo scopo di soddisfare, entro i limiti del diritto posto dallo Stato, e coi poteri dallo Stato ricevuti, gli interessi che sono dell’ente, ma al contempo (dato che questo è un ausiliario dello Stato) sono pure interessi dello Stato » (Salemi, cit., p. 46, 47). (1472) Forti, loc. cit. (1473) Vitta, loc. cit.; Cammeo, loc. cit. (1474) Appello Milano, 29 maggio 1930, loc. cit.