258 carnente il più acconcio, di manifestazione della volontà, sottratto dai regolamenti alla determinazione privata per garantire la sicurezza e la celerità del servizio. Benché i segnali di risposta del pilota equivalgano formalmente ad un’accettazione, in realtà, questa è insita nelle stesse funzioni dal pilota volontariamente esplicate; essi quindi servono, in sostanza, ad assicurare la nave che il battello ha raccolto l’appello e che si avvia verso di essa per pilotarla. Pertanto, se le circostanze del momento rendono inutili tutte le forme usuali, o perchè la nave disponga di mezzi di comunicazione più adatti e celeri, o perchè il pilota sia già incidentalmente accosto alla nave che chiama o si avvii verso di essa in seguito ad accordi verbali col raccomandatario della stessa, il contratto di pilotaggio si forma egualmente e rimane valido (836). Tanto più che esistono speciali disposizioni, contenute nel regol. internaz. per evit. gli abbordi in mare (art. 8, sostituito con r. d. 26 aprile 1906, n. 164) e nel regol. gen. sul pilot. (art. 5), le quali facilitano la ricerca dei battelli-pilota, prescrivendo per essi dei distintivi notturni e diurni diversi da quelli degli altri piroscafi e variabili a seconda che si tratti di battelli a vela o a vapore, all’ancora o in movimento, in servizio o fuori servizio. 170. - Diritto di scegliere il pilota e contratto preliminare. — A questo punto, occorre fare una considerazione di rilievo. Qualche legislazione conferisce espressamente ad ogni capitano (836) Un caso speciale si è presentato ai giudici degli Stati Uniti (Corte d’Appello 5° Circuito, 4 gennaio 1929, American Maritime Cases, 1929, p. 229): il destinatario del carico aveva procuralo ed inviato ad una nave un pilota incompetente; si trattava di sapere se a quel pilota fosse spettato l’uso della nave e se la responsabilità per la sua incompetenza risalisse al destinatario del carico. La Corte risolveva affermativamente la prima questione, a condizione che il pilota fosse stato accettato dalla nave; risolveva negativamente la seconda questione, forse perchè il destinatario del carico, agendo in buona fede, non aveva voluto che giovare alla nave facilitandole il compito di ricerca del pilota. Analogamente, il Tribunale di commercio dell’Havre, con sentenza 24 agosto 1904 (Autran, 1904-05, p. 367) decideva che, quando l’agente di una Compagnia di navigazione indica al pilota di servizio l’ora probabile dell’arrivo d’una nave della Compagnia, nessun contratto sorge fra questa ed il pilota, a cui anzi l’agente non fa che facilitare il compito.