594 penso che possa esser considerato quale premio d’assicurazione. Sarà il pilota, autore del fatto dannoso ? Tale lo vedono la purezza ed il rigore dei principii giuridici; ma quale garanzia pecuniaria presenta un tale assicuratore, e come farla accettare ai terzi interessati? La legge inglese, che si è posta da questo punto di vista, si è resa conto dell’obiezione ed ha cercato di ripararvi in certo qual modo (con l’obbligo del versamento di una cauzione). Ma è evidente che vi è qualche altra cosa a fare per rendere una simile responsabilità effettiva. Si è, dunque, ridotti allo Stato come conseguenza ultima e forzata del tipo assicuratore. Sì, è esso che, mediante prelevamento di questo premio che si chiama diritto di pilotaggio, deve in questo sistema, divenire l’assicuratore unico, assumendo fatti e cause di persone che, in definitiva, non sono che suoi funzionarii. Un simile risultato non meraviglia in un paese di socialismo di Stato, come la Germania, e l’assicurazione da parte dello Stato dell’operato dei piloti non sarebbe che una varietà dell’assicurazione obbligatoria che vi si sta per esperimentare. Essa sorprende di più in Inghilterra, paese del « self-government », benché un lavoro sordo si faccia da qualche tempo in favore dell’intervento dello Stato in ciò che concerne la protezione degli interessi privati; ed il mezzo termine usato dal legislatore negli articoli 372 e 373 del Merchant Shipping Act indica che fino ad oggi non si vuole andare al di là. In ogni caso, si voglia o non si voglia, la responsabilità dello Stato ci sembra essere in armonia allo scopo di un simile sistema, essa ne è la conclusione forzata ». Evidentemente, l’intervento dello Stato sarebbe qui teoricamente giustificato da plausibili fini di compenso e di giustizia riparatrice; ma quali vantaggi si ricaverebbero in pratica da un tale intervento? 323. - La situazione in Germania. — I giuristi tedeschi non nascondono la loro avversione all’introduzione in Amburgo di un siffatto sistema assicurativo. A prescindere da ogni considerazione d’ordine giuridico, essi dicono (1883): a) il ricono- (1883) Schiuder, Lotsendiest und Ailsubung ...., cit., p. 731; Ehlers, loc. cit.