339 204. - Regola D di York e d’A nversa, 1924. — Una questione interessante è anche quella se l’armatore possa chiedere la contribuzione del carico in avaria comune, nel caso in cui il pericolo, che ha dato luogo al provvedimento di salvezza comune, sia derivato dall’avere il capitano omesso di farsi scortare dal pilota obbligatorio, beninteso senza pregiudizio dell’azione che possa essere proposta contro la parte in colpa. Dal punto di vista della nostra legislazione positiva, la questione dovrebbe essere risolta negativamente, poiché l’art. 643 cod. di comm. dice espressamente che « non sono considerati avarie comuni, ancorché incontrati volontariamente per il bene e la salvezza comune, i danni sofferti dalla nave o le spese fatte per essa, quando provengano da vizio o da vetustà della nave ovvero da colpa o da negligenza del capitano o dell’equipaggio ». Tuttavia, il principio soffre due eccezioni : secondo la prima, allorquando la polizza di carico contiene le rituali clausole d’esonero a cui pocanzi accennammo, la colpa del capitano si parifica, nei rapporti dei caricatori con l’armatore, al caso fortuito, sicché i danni sofferti e le spese incontrate dalla nave per la salvezza comune acquistano tutti i caratteri dell’avaria generale ed il carico non può non contribuire; la seconda eccezione consiste in ciò : che essendo, com’è risaputo, le norme del codice sulle avarie comuni di puro diritto privato, e come tali derogabili per volontà delle parti, allorché queste dichiarano, come di solito, nella polizza di carico la loro decisione di sottostare in materia di eventuali avarie alle Regole di York e d’Anversa, 1924 (1047), Cassazione 26 aprile 1924, ibid., 1924, II, 472, e 9 aprile 1927, ibid. 1927, II, 658; Cassazione 15 novembre 1928, ibid., 1929, p. 136; Cassazione 24 ottobre 1924, con nota di C. A. Cobianchi, in Dir. Mar., 1924, pag. 711 sgg. ; Cassazione francese (sez. ric.) 19 giugno 1929 in Dir. Mar. 1930, p. 403. (1047) Queste regole tendono a dirimere le molteplici discrepanze esistenti fra lo varie legislazioni in materie di avarie comuni. Anch’esse sono il risultato degli sforzi compiuti per unificare il diritto del mare, ma per una via diversa da quella seguita dalle convenzioni internazionali. L’idea prima di uniformare le regole sull’avaria comune risale al 1860, ed è attraverso i principi via via sanciti attraverso le conferenze di Glasgow dello stesso anno, di Londra del 1862, di York del 1864, di Scheffield del 1865, di Anversa del 1877 e 1885, di Bruxelles del 1888, di Liverpool del 1890, di Anversa del 1903. di Madrid del 1910, di Stoccolma del 1924, ch’esse sono pervenute alla forma attuale.