267 dato termine, trascorso il quale la nave s’intenderà abbando-nata allo Stato. Posto ciò, il proprietario che non voglia perdere la sua nave, dà tempestivamente incarico ad un’impresa di ricuperi di toglierla dal fondo delle acque. Senonchè, dopo stipulato il contratto, egli si pente della decisione presa. Può, allora, chiederne legittimamente la rescissione fondandola sul fatto che il suo consenso era stato strappato dall’imposizione del-l’art. 176 ? Sarebbe assurdo rispondere affermativamente Non è mai viziata quella volontà che si uniforma alla legge : altrimenti si arriverebbe all’estrema conseguenza di ritenere validi i contratti contrari all’ordine giuridico. L’impresa di ricuperi ha, perciò, il diritto d’invocare l’art. 1218 cod. civ., chiedendo l’esecuzione dell’obbligazione o il risarcimento dei danni. Ognuno vede la precisa coincidenza dell’esempio citato con il contratto di pilotaggio, e non potrà non convincersi, in definitiva, che questo contratto esiste, è valido e pienamente efficace, dal punto di vista del consenso del capitano (859). 173. - Libero consenso del pilota facoltativo o obbligatorio. — Si perviene al medesimo risultato se si esamina il secondo quesito : quello cioè se sia coartata la volontà del pilota, facoltativo o obbligatorio, che presta il suo servizio alla nave. Anche qui, ed a maggior ragione, non può dubitarsi che si tratti di consenso liberamente prestato. Il pilotaggio è una professione marittima libera, nel senso che nessuno può essere obbligato ad esercitarla, come accade per il servizio militare o per il pagamento dei tributi. Diviene pilota solo chi vuole diventarlo e possegga i requisiti richiesti. È, perciò, da un atto iniziale di volontà che nascono tutti i diritti ed i doveri inerenti alla condizione di pilota. E poiché il pilotaggio è essenziale alla navigazione, tutte le norme ad esso relative sono d’ordine pubblico (859) In nota a sentenza 28 novembre 1921 della Cassazione di Torino (Dir. Mar., 1920-21, p. 206) scriveva il Rameli.a, che la circostanza che si tratti di pilota obbligatorio non attua un cambiamento nella prestazione d’opera, la quale è sempre della stessa natura, mentre l’uso obbligatorio del pilota è imposto puramente per prevenire investimenti o altri sinistri nei luoghi di maggior pericolo. Ond’è che i rapporti fra nave e pilota rimangono di « natura contrattuale, « e sono regolati con le stesse norme come quando quello è liberamente scelto ».