478 blema dei limiti della responsabilità contrattuale del Corpo e dei suoi componenti sulla base della gesammte Hand. È, in secondo luogo, discutibile se il regime della proprietà corporativa dei piloti sia veramente foggialo sul modello della società della mano comune. Il Brunetti trae, per l’afferma-tiva, argomento dall’art. 16, II0 comma del regol., giusto il quale i regolamenti speciali devono contenere « anche le norme sia per il versamento e per la reintegrazione della cauzione e della quota di comproprietà dei beni del Corpo, sia per il rimborso di esse ai piloti che cessano dal servizio », e dall’art. 29 dello stesso, per cui « qualunque sia il motivo del licenziamento il pilota cancellato dal registro, di cui all’art. 20 del presente regol., avrà sempre diritto alla restituzione della cauzione versata ed al rimborso della quota di comproprietà a lui spettante sui beni di pertinenza del Corpo, a meno che non vi ostino motivi di responsabilità civile ». Non crediamo che i termini usati dal legislatore nelle citate disposizioni valgano a legittimare l’opinione del Brunetti. Essi potrebbero, anzi, spiegarsi secondo il comune concetto della comunione ordinaria. Sottoposti, infatti, a confronto l’art. 29 suddetto e l’art. 12, II, III, comma del regol. 1914 — il quale recitava: « Le navi ed i galleggianti suindicati possono essere di proprietà del Corpo dei piloti od anche presi in noleggio. Il pilota che cessi per qualsiasi motivo di far parte del corpo non può rimanere comproprietario della nave e del galleggiante, salvo il rimborso del valore della quota di sua proprietà da determinarsi a norma di legge » (1540) — si osserva il passaggio, sia pure inconsapevolmente attuato, dalla teoria tradizionale del condominium juris romani, per la quale ogni condomino ha la proprietà di una quota ideale della cosa indivisa (1541), alla teoria moderna, secondo cui il diritto di ciascun condomino investe la proprietà di tutta la cosa e la quota non rappresenta che la proporzione (1540) V. sui regolamenti precedenti, retro § 114 segg. (1541) Va in tal senso interpretato il termine « quota di sua proprietà », di cui all’art. 12 cit. del reg. 1914.