165 Per quanto riguarda le norme penali in materia, contenute nel cod. per la mar. mere, per la Tripol. e la Ciren., gli articoli 393, 394, 395, 396, 398, 432 e 434 corrispondono rispettivamente agli articoli 401, 402, 403, 404, 406, 451, 454 del codice della madre patria. 114. - Regolamenti generali sul pilotaggio. — TI regolamento per l’esecuzione del Codice per la mar. mere, si divide in sei parti o titoli : 1) Circoscrizione marittima; 2) Servizi marittimi; 3) Servizio dei porti e delle spiagge; 4) Giurisdizione dei capitani ed ufficiali di porto; 5) Potere disciplinare; 6) Disposizioni generali e transitorie. Troviamo nella prima parte gli articoli 9 n. 6, 10 n. 6, Un. 11, 12 n. 8 sulle attribuzioni amministrative degli uffizi di porto : i capi di compartimento, di circondario, di uffizi di porto locali ed i delegati di porto vi sono considerati nelle loro funzioni di vigilanza sul servizio dei piloti pratici. Troviamo nella seconda parte l’art. 102 sulla inscrizione in uno speciale registro dei piloti pratici locali e nella terza parte gli art. 929 e 931 sul pilotaggio dei piroscafi rimorchiatori. Ma la parte del regolamento, che più strettamente concerne il servizio di pilotaggio, è al titolo III, in materia di disposizioni relative al servizio dei porti e delle spiagge (cap. VII : dei « piloti pratici » : art. 934 - 968). Queste norme, sostituitesi, in forza dell’art. 1079 (562), lett. n, stesso regolamento, al R. D. 16 aprile 1873, n. 1338, che determinava le norme del servizio generale di pilotaggio sulle coste del Regno, furono a loro volta abrogate col R. D. 31 marzo 1895 n. 108, che promulgò, in loro vece, un regolamento che le sostituisse, in 35 articoli, dei quali il 34° fu modificato dal R. D. 13 maggio 1908. Ma, con R. D. 7 maggio 1914, n. 447 (Gazz. Uff., n. 143, del 1914), un nuovo regolamento si sostituiva a quello del 1895, finche il R. D. 15 febbraio 1923, n. 479 (Gazz. Uff., n. 65, del 1923) ne approvava un altro, abrogando il precedente. Il R. D. 19 giugno 1924, n. 1232 (Gazz. Uff., n. 191, (562) Quest’articolo abroga anche il R. D. 20 maggio 1875, n. 2470, che stabiliva sui segnali di soccorso e di pilotaggio da usarsi dai bastimenti.