117 drebbe sotto la sanzione del mentovato art. 11, n. 2 del Pilotage Ad, come se non avesse preso alcun pilota (426). La situazione è diversa se sia il pilota medesimo a rifiutare il proprio servizio slle navi, o a scegliere fra queste quella da pilotare. Ed invero, benché, a termini della Section 48 della legge del 1913, ogni pilota brevettato che, a richiesta del capitano, ricusa o ritarda di prestare i suoi servizi, sia passibile di un’ammenda di 100 sterline (427), la Corte del Comitato di Preston, con sentenza 1 maggio 1928 (428), ha giudicato contro gli armatori di una nave arrivata a Preston la quarta, e non pilotata da uno dei quattro piloti disponibili, perchè il quarto pilota, tenendo ragionevolmente conto del tonnellaggio e dello stato dei piroscafi, delle condizioni atmosferiche e del mare, aveva preferito pilotare la 5“ nave, lasciando immobilizzata per una notte quella che la precedeva nell’ordine di arrivo; e nel motivare la sua decisione, la Corte, accanto alle circostanze di fatto, esprimeva il parere che il fatto della disponibilità di un pilota allorché una nave lo chiama, non crea fra questa e quello un contratto, poiché il vincolo contrattuale non si perfeziona che quando il pilota è a bordo. Noi, pur accogliendo la soluzione della Corte inglese, non possiamo accettare la massima su cui poggia, poiché, in regime di pilotaggio obbligatorio, se il capitano non può scegliere il pilota ma deve subire quello destinatogli dal turno di servizio, se è tenuto solo perchè non gli ha facilitato l’accesso a bordo, è chiaro che, prima ancora che il pilota sia giunto sulla nave, vari effetti giuridici nascono solo che l’uno sia disponibile e l’altra navighi nella zona d’acqua del primo. 84. - Esenzioni. — Non tutte le navi sono sottoposte al pilotaggio obbligatorio; alcune categorie di esse ne sono esentate ed il loro elenco è contenuto negli art. 11, 12 e 13 àe\Y Ad. Al- (426) In tal senso: Corte di Bristol, 14 maggio 1885,Autran, 1885-86, p. 166. Cfr. Laurin, non eil., ibid., p. 552. (427) V. conforme Alta Corte di Giustizia (Banco del Re), 22 gennaio 1925, Lloyd’s List Reports, XXI, 44. (428) Ibid., XXXI, 113.