443 ta dall’art. 2 del regol. Siffatta interpretazione dev’essere perfettamente logica, se l’art. 66, II comma, n. 3, considera il maestro d’ascia sott’ufficiale, « per gli effetti soltanto dell’abbandono della nave » (1380). Questo articolo non stabilisce, pertanto, unicamente delle regole (1° comma, n. 1-6; 2° comma, n. 1); esso stabilisce anche delle eccezioni (2° comma, n. 2 e 3). Dire che il maestro d’ascia fa parte dell’equipaggio per i soli effetti dell’abbandono, è lo stesso, anzi è meno esatto, che dire non faccia egli parte dell’equipaggio salvo per gli effetti di cui sopra. Bisogna, tuttavia, riconoscere che l’art. 66. Il comma, n. 2 è mal compilato La locuzione « per lutto il tempo che gli è affidata la direzione della nave » è anzitutto un pleonasmo, poiché è assiomatico che un pilota non possa eternamente e contemporaneamente restare membro dell’equipaggio di tutte le navi che ha pilotate, che pilota e che piloterà. In secondo luogo, il disposto avrebbe guadagnato in chiarezza, se al posto di quella vuota frase fosse stato inserito il termine « per i soli effetti disciplinari ». L’interpretazione da noi data all’art. 66 è, del resto, pienamente coerente alle norme contenute, sia nell’art. 429 c. m. m., per il quale nelle disposizioni del codice relative ai reati, sotto la denominazione d’equipaggio s’intendono le persone imbarcate per qualunque causa, eccettuati i passeggieri; sia nel-l’art. 407 c. m. m., per il quale la mancanza di rispetto e la via di fatto del pilota contro il capitano sono punite con le stesse pene stabilite per 1’ equipaggio, secondo i casi, dagli artic. 283 e 284; sia in tutte quelle altre disposizioni disciplinari e penali su cui non è il caso di tornare, per averne noi dato in precedenza (§ 151, segg.) una compiuta disciplina. 256. - Il pilota e l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. — Dall’esclusione del pilota dall’equipaggio, discendono altri effetti in ordine alla determinazione : 1) delle disposizioni dirette alla tutela delle mercedi; 2) del diritto all’indennità di assistenza in mare; 3) del gravame del premio di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. (1380). Cfr. art. Ili c. m. m.