232 « a seconda dei casi » attenui la portata del disposto (748). Per il rimanente, l’art. 26 non fa che ripetere quanto è detto nel 194, dato che in questo si parla di pene criminali per qualunque reato, e l’interdizione è precisamente una pena criminale; II0) Che l’art. 25 è in aperto ed inconciliabile contrasto col 194 del codice perchè, mentre sia in questo che nell’art. 26 del Regol. la cancellazione dal registro viene prospettata come provvedimento posteriore ad una sentenza di condanna, nel primo, il semplice termine « mancanza grave » fa legittima-mente supporre che quel provvedimento possa essere emanato senza che alcuna condanna lo preceda, solo bastando che l’allontanamento dal servizio del pilota colpevole sia ritenuto opportuno. Non è, d’altro canto, chiaro se la disposizione si riferisca ai soli reati, o si estenda anche alle gravi mancanze disciplinari. Yale, dunque, per le disposizioni degli art. 25 e 26, quanto già avemmo occasione di osservare nei riguardi dell’art. 24 (749). 155. - Art. 402-407 cod. mar. mere. — c) Il pilota che, contravvenendo all’art. 23 del Regol., si assenta dal posto ove è addetto, senza licenza in iscritto rilasciata dall’ufficio di porto, è punito in via disciplinare dall’autorità marittima (75°): nel caso sempre correzionali (non già criminali). Il nuovo codice penale le considera sempre come pene accessorie (art. 191. Il prog. 1931 di cod. mar. (art. 617, 1 comma) ammette l’applicazione dell’interdizione dai gradi marittimi o dall’esercizio della navigazione, sia come pena accessoria che come pena principale. (748) Vi è, tuttavia, nel codice qualche disposizione (art. 402) ove, accanto alla sospensione è espressamente sancita anche la cancellazione dal registro. (749) Gli art. 31 e 32 del Regol. sui piloti del 1895 recitavano: «I piloti sono :< puniti cori la sospensione se, per negligenza o altra colpa, porteranno a