615 vuti ad atti od omissioni del capitano, o di altre persone appartenenti all’equipaggio, e del pilota per quanto riguarda la direzione e guida della nave, cioè per le cosidette colpe nautiche; non sono tali quelle connesse al ricevimento, carico, custodia, scarico e resa della merce »; in Cina, con legge 1 gennaio 1931, il cui art. 97 accoglie il principio della determinazione della responsabilità legale (1959). Gli altri Paesi non tarderanno, però, a seguirne l’esempio, come è lecito dedurre dai progetti di legge elaborati in tal senso. Fra questi Stati ricordiamo : la Francia, il cui progetto di legge relativo al trasporto delle merci per mare, votato dalla Camera dei deputati nelle sedute del 19 e 28 marzo 1931 (1960), dichiara all’art. 7 il vettore irresponsabile delle colpe nautiche del capitano, dei marinai, piloti ed altri preposti (1961); i Paesi Scandinavi, che hanno già approntato un progetto uniforme sulla polizza di carico; la Grecia. 332. - Italia: art. 491 cod. comm., clausole contrattuali d’esonero e progetto 1931 di cod. mar. — Anche in Italia, il progetto (1931) di codice marittimo accoglie il principio consacrato dall’art. 4, n. 2 della convenzione sulla polizza di carico, disponendo all’art. 306 che « il vettore non è responsabile delle perdite e dei danni derivanti :... b) da colpe nautiche del comandante, dei marinai, del pilota o di qualsiasi altra persona addetta dal vettore stesso alla navigazione ed alla gestione della nave ». De jure condito, non vi è altra limitazione legale della responsabilità del vettore, al di fuori di quella di cui all’art. 491 cod. comm. Dottrina e giurisprudenza sono, però, pacifiche nel (1959) V. retro, § 108. (1960) Dor, XXIII, pag. 696 e segg. (1961) Il codice di commercio marittimo del Marocco francese del 31 marzo 1919 ha accolto la distinzione fra colpe nautiche e colpe commerciali, dichiarando nulle le clausole tendenti a sottrarre il vettore dalla responsabilità per le seconde (art. 264). Per le prime, recita lo stesso articolo: « Tuttavia, l’armatore può esonerarsi dal rispondere delle colpe commesse dal capitano, dal pilota e dall’equipaggio nell’adempimento delle loro funzioni per ciò che concerne la nave ».