328 il Brunetti (102l) ha sùbito avuto cura di aggiungere che, nei casi specificati, il tipo medio della diligenza del buon pater familias corrisponde a quella dell’« ordinato capitano » del codice di commercio germanico (1022). Dopo questo chiarimento, sempre beninteso che tale interpretazione sia esatta, la teoria del nostro valoroso scrittore deve essere incondizionatamente accolta, poiché, se, com’è risaputo, alla figura indeterminata della diligenza del buon j>ater familias, il codice civile germanico ha sostituito la formula « diligenza richiesta negli ordinari rapporti » (1023), se nell’esecuzione delle obbligazioni ex lege il capitano compie delle operazioni che investono la sua figura di comandante trasportandolo in un campo di rapporti particolari in cui dominano elementi pubblicistici, è evidente che non agisce più da « ordinato capitano » quegli che, per una colpa anche lievissima, non abbia impedito un fatto lesivo che doveva ragionevolmente prevedere. In altri termini, all’elemento « colpa », noi facciamo prevalere l’elemento « effetto » (danno). Possa la colpa esser tanto grave da sfiorare il dolo, o tanto tenue da ridursi in ombra, quello che conta è il danno. A questo si commisura la responsabilità, tanto più vasta quanto il primo è più grave. Per intendere tutta l’esattezza di questa tesi, basta pensare agli obblighi legali muniti di sanzione penale : questo è il caso dell’art. 504, 2° comma. Il capitano che non si vale del pilota tractibus, in G. Sbolli, Comm. al dir. civ. ital., libro IV, pag. 166, Napoli, 1891; Ferrini, in Digesto Italiano, voce Delitti e quasi delitti, n. 29; Bigot-Preame-neau, in Exposé des moti/s, Locre, XII, pag. 427; Pollock, The Laui ol Torts (7* cd.). (1021) Brunetti, loc. cit., pag. 273, 274. (1022) § 511, che parla di « Sorgfalt eines ordentlichen Schiff eres ». Cfr. Wüsten-iörfer, Das Schiffahrtsrecht, § 103, pag. 552, Leipzig, 1923, I (VII0, 2, dell’ffand-buch dell'Ehrenbeig). Osserviamo ancora che il codice marittimo scandinavo, mentre dice all’art. 44 che *.< il capitano deve trattare i suoi dipendenti come si conviene ad un buon padre di famiglia », recita all’art. 59 che « il capitano deve, nel compimento degli obblighi che gli incombono relativamente alla nave ed al carico, usare la diligenza di un buon marinaio ». (1023) Cfr. Wendt, Die im Verkehr erforderliche Sorgfalt (Arch. f. civ. Pr. LXXXVII, 1897, pag. 422 sgg.); Fadda, Il buon padre di famiglia nella teoria della colpa (Atti R. ice. di Se. di Napoli, XXXII, 1901, pag. 143 segg.).