371 a dire nella pratica degli affari (1134). Com’è evidente dalla loro formulazione, diversa ma informata al medesimo concetto, le due disposizioni (art. 643 n. 10 e Regola X (a) ) respingono il principio di conservare alle conseguenze di un’avaria lo stesso carattere dell’avaria da cui derivano, allorché si tratta di un provvedimento diretto ad eliminare un pericolo comune generato dall’avaria particolare. Nella specie, il rilascio forzato, pur derivando da avaria particolare, non ne è affatto una conseguenza immediata e diretta, ma il risultato di una deliberazione del capitano (1135). ammesse in avaria comune ». Il Berlincieri, Le Regole di York, loc. cit., commentando questa regola scrive: « Per quanto riguarda la forma della disposizione, « se la nostra (art. 643, n. 10) lascia parecchio a desiderare, specialmente quando « accenna alla vena d’acqua cagionata da caso fortuito o da forza maggiore, in-< vece di parlare genericamente di avarie particolari cagionate da caso fortuito o « da forza maggiore, nel caso in cui tali avarie costituirebbero un pericolo co-« mune se il viaggio fosse continuato, quella di York e d’Anversa risente troppo,