162 504, capov. e 505. Questi due articoli sono di capitale importanza, considerando l’obbligo del capitano di servirsi dell’opera dei piloti pratici e la sua responsabilità contravvenendovi. colo XIX, sia la pratica inutilità di tener riavvicinati il diritto privato terrestre e quello marittimo, sia la necessità di tener conto e del diritto delle nuove provincie e della legislazione comparata come anche della unificazione internazionale, ne hanno da tempo imposta la riforma. Gi studi iniziatisi nel 1891 portarono ad un primo progetto preliminare (Milano, ed Hoepli, 1922), preparato da una Commissione ministeriale nominata con decreto 8 novembre 1919. Ma un secondo ed ultimo progetto preliminare è stato già preparato da una Commissione reale nominata con R. D. 3 giugno 1924, in forza delle leggi 30 dicembre 1923, n. 2814 e 24 dicembre 1925, n. 2260, che autorizzano il Governo a modificare tutti i Codici. Questo progetto, pubblicato nel 1925 (Cod. di comm. voi. I Progetto, voi. II Relazione sul progetto, Roma, Provveditorato generale del- lo Stato, Libreria, 1925), non accoglie nè la tesi d’un codice unico delle obbligazioni nè i principi del codice germanico sull’attività dei commercianti in senso soggettivo pofessionale. Esso si discosta, però, dalla concezione tradizionale per quanto riguarda la materia marittima, non essendovi questa compresa, neU’in-lento di sistemarla in modo autonomo. Cfr. L. Mossa, « Saggio critico sul progetto del nuovo codice di commercio », in Annuario di diritto comparato e di studi legislativi», Roma, A. R. E., 1927, voi. I, p. 171, segg.; «L’unificazione della legislazione in materia marittima », in Riv. di dir. comm., 1907, I, p. 74. segg. ; A. Makchieri, « L’evoluzione giuridica del traffico nell’ultimo cinquantennio », ibid., 1927,p. 365-377; A. Asquini, «Codice di commercio, codice dei commercianti o codice marittimo privato ? », ibid., p. 507, 524; A. Scialoja, «La sistemazione scientifica del diritto marittimo», ibid., 1928, p. 1-15; Rotondi, « L’autonomia del codice di commercio nei lavori della Commissione reale per la riforma dei codici », in Studi dedicati alla memoria di Zanzucchi, Milano, 1927. I lavori per la riforma del codice per la mar. mere, furono affidati ad una Commissione reale nominata con R. D. 15 maggio 1904 (« Atti della Commissione », Roma, Tip. Cecchini, 1905-07). Sospesi gli studi all’inizio della guerra, furono ripresi coi decreti 22 agosto 1918, 5 ottobre 1919 e 10 marzo 1921, che nominarono Commissioni di studi, fusesi poi con la Commissione per la riforma dei codici nominata con R. D. 3 giugno 1924 in esecuzione della legge 30 dicembre 1923. Un progetto ufficiale di codice marittimo, in data 31 luglio 1931, è stato già presentato al Ministro guardasigilli. Questo codice, diviso in otto libri, parla: nel I, dei mari dello Stato e del demanio marittimo; nel II, delle navi; nel III, del personale marittimo; nel IV, della polizia marittima; nel V, dei diritti e delle obbligazioni nel commercio marittimo e nella navigazione; nel VI detta disposizioni speciali; nel VII parla delle giurisdizioni speciali nelle controversie marittime; nell’VIII contiene disposizioni penali e disciplinari. Di notevole, questo progetto ha non solo l’autonomia rispetto al .li-