630 alle quali è legato da precedenti rapporti; e cioè: a) verso l’armatore della nave pilotata; b) verso la Corporazione dei piloti; c) verso lo Stato. Ad a) La nave pilotata, direttamente danneggiata o convenuta da terzi, può evocare in giudizio non soltanto il Corpo (sotto le legislazioni che ammettono questo ricorso), ma anche il pilota autore del danno (2011), perchè risponda solidalmente col primo (art. 40 cod. comm.) (2012). Evidentemente, la responsabilità del pilota è qui contrattuale ed ha, quindi, il suo fondamento sull’art. 1218 del cod. civ. Non è, tuttavia, necessario risalire, a tal’uopo, a tale disposizione generica, poiché la responsabilità personale del pilota è in linea generale, quindi anche verso la nave pilotata, esplicitamente sancita dall’art. 199 cod. m. m. («..... salvo i maggiori diritti contro quest’ultimo ») (2013). Dimostrata l’esistenza della contrattualità nelle relazioni fra la nave ed il pilota obbligatorio o facoltativo, consigliere o conduttore (2014), questa distinzione non può non lasciare immutata la natura contrattuale della responsabilità del secondo verso la prima (2015). Tuttavia, sotto le legislazioni che escludono la responsabilità dell’armatore per i fatti del pilota obbligatorio, (2011) Ascoli, Digesto italiano, XVIII, voce Pilota, 1906-12, p. 878, 884; Ripert, op. cit., I, p. 947 e sentenze ivi citate; Appello Venezia, 1S marzo 1924, Foro veneto, 65; Appello Rouen, 24 luglio 1930, Dor, Suppl. al lib. Vili. n. 10, p. 445; Lanza, op. cit., p. 455, 456; nota a sentenza del Trib. maritt. di Amburgo, 21 aprile 1921, in Dir. Mar. 1923, p. 67 segg.; Corte del Distretto Est di Virginia, 17 dicembre 1903, Autran, 1904-05, p. 119; Ramella, nota a sentenza tedesca, loc. cit.. V. retro, § § 44, 159, 339; nota a sentenza 17-1-1924 della Corte di Sessione (Scozia) in Dir. Mar. 1924, p. 586 segg.; Ripert, op. cit., I, 3a ediz., p. 936; art. 35 (1°) del Pilotage Act 1913. (2012) A. Brunetti, op. cit., II, p. 369, n. 300. (2013) Riconoscono espressamente il diritto di rivalsa del capitano verso il pilota, i codici: chileno (art. 1132), columbiano (art. 324), spagnuolo (art. 834), portoghese (art. 672), argentino (art. 1243), scandinavo (art. 8, ultimo comma). (2014) V. retro, § § 166 seg., 235. (2015) Schrader, cit., p. 717, 720; Ramella, nota al Reichsgericht, loc. cit.