620 del nolo, ma l’estende al di là di tale limite, fino a concorrenza di 8 lire sterline per tonnellata, precisando che « la même li-cc mitation de responsabilité s’applique aux passagers à l’égard « du navire transporteur... » (Art. 7, I e II comma). Notiamo, di passata, che questa disposizione fa parte del progetto (1931) di codice marittimo italiano, all’art. 526. Sezione III. — Responsabilità della corporazione e dello Stato verso l’armatore. 336. - Azione di rivalsa. — L’armatore, che ha risarcito i terzi, i caricatori o le persone imbarcate, dei danni loro arrecati da una colpa del pilota, ha libera l’azione di rivalsa verso la Corporazione (1977) o lo Stato, a seconda che dall’una o dall’altro sia stata assunta l’impresa di pilotaggio, al cui servizio il pilota colpevole prestava l’opera sua. Questa azione è, naturalmente, ammissibile solo dove i piloti sono uniti in Corpo-razioni o Associazioni patrimonialmente autonome, e, per quanto riguarda la responsabilità dello Stato, dove questa è riconosciuta dalle leggi locali. Questo punto non ha bisogno di illustrazioni, dopo quanto si è già detto sulla responsabilità del Corpo dei piloti e dello Stato di fronte ai terzi. Il principii di diritto qui non mutano (art. 1644 cod. civ., art. 199 cod. m. m.) (1978); solo che l’attore, anziché essere il terzo direttamente danneggiato, è l’armatore della nave pilotata, che lo ha risarcito come doveva conformemente alle leggi, mentre l’azione, da principale, diventa recursoria. (1977) A. Brunetti, op.