321 memente all’art. 491 cod. di comm. (993). L’obbligo del capitano di servirsi dell’opera del pilota (art. 504, 2° comma) è un imperativo categorico munito di sanzione penale, di natura giuspubblicistica, rientrante nelle attribuzioni di polizia di sicurezza (polizia di bordo) (999) e, come tale, inerente alle funzioni di comandante, del maître après Dieu, e non già di un locatore di opere munito di mandato e legato all’armatore da un rapporto di impiego o da un contratto d’arruolamento. 197. - Accenni alla dottrina contraria al principio della responsabilità personale del capitano verso i terzi. — Chiarito questo punto e concluso per la responsabilità del capitano, personale, principale e diretta, sia nei casi contemplati dagli articoli 500, 502, 503 e 504 cod. comm., che in tutti quelli di natura analoga, occorre avvertire che, benché questa nostra opinione sia anche quella della prevalente dottrina (100°), non manca chi, tale teoria respingendo, afferma che può parlarsi di responsabilità personale del capitano solo di fronte all’armatore, a cui lo lega un contratto di istituzione e preposizione, e non già in cospetto ai terzi, di fronte ai quali il capitano agirebbe solo ex qualitate, non esponendo che la propria responsabilità indiretta di mandatario dell’armatore (1001). (998) Per il cod. mar. della Columbia, il capitano, in tali casi, non soltanto è personalmente e direttamente responsabile (art. 101, 103), ma lo è anche esclusivamente, perchè, conformemente all’art. 67, cessa ogni responsabilità deH’armatore allorché i fatti o gli atti del capitano costituiscono un’infrazione alle obbligazioni che la legge, per un motivo d’interesse pubblico, gl’impone nella sua qualità di comandante della nave. Questo principio vige anche nel codice del Chili (art. 876, 910). (999) Cfr. Brunetti, op. cit., II, pag. 248, n. 254. (1000) Brunetti, op., cit., II, pag. 270, 297 cit.; A. Scialoja, Sistema del dir. della nat>ig., II ed., voi. I, 1929, pag. 318, 331. Cfr. Cassaz. del Regno 19 dicembre 1929, loc. cit.. (1001) Così Pipia, op. cit., voi. I, pag. 417, n. 441: « AUorchè l’art. 505 del codice usa la frase il capitano è responsabile, bisogna distinguere la doppia espressione giuridica del vocabolo capitano : responsabilità del capitano ex qualitate, come rappresentante dell’armatore verso i terzi (noleggiatori, caricatori, ecc.) pei danni da loro sentiti a causa della sua contravvenzione alle disposizioni di legge, e responsabilità personale del capitano di fronte all’armatore pei danni riportati per la stessa causa dal corpo della nave o per i danni di cui esso armatore dovette tenere indenne i terzi ». 21 - CRISAFULLI