502 effetti civili (1583) che quelli penali, che dal contratto possono eventualmente discendere (1584). In conclusione, possiamo, da questo punto di vista, esattamente definire il contratto di pilotaggio, in tutti i paesi, come una locatio-conductio operis posta sotto l’impero di determinate disposizioni legislative, nascente cioè dall’iniziativa privata, ma avente il suo contenuto fissato dalla legge e dal regolamento. Capitolo II. Rimorchio. 281. - Premesse. — L’enorme incremento della navigazione a vapore ed il conseguente congestionarsi del traffico portuale hanno resa necessaria, non solo l’assistenza dei piloti, ma 3nche quella dei rimorchiatori, per l’ingresso e l’uscita dai porti, l’ormeggio, il disormeggio, il cambiamento d’ancoraggio delle navi, nonché per il semplice trasporto di merci caricate a bordo di barconi trainati. Accade, pertanto, nelle zone d’acqua in cui abitualmente si svolge l’attività dei piloti, che ben spesso — specie dove il pilotaggio è obbligatorio — l’assistenza di questi concorra con quella prestata dai rimorchiatori e talvolta in essa s’immedesimi. Di fronte a questo stato di fatto è di sommo interesse condurre un’indagine sulle relazioni intercorrenti fra pilota e rimorchiatore e fra questi e la nave rimorchiata, affinchè sia possibile individuare la posizione e la responsabilità di ciascuno rispetto alle parti interessate e, massimamente, rispetto ai terzi. Non è nostra intenzione intrattenerci sulla figura giuridica del contratto di rimorchio, già da altri più o meno chiaramente illuminata (1585), ?e non per quel tanto che ha immediati contatti con i punti che direttamente ci interessano. (1583) Art. 198, 199 cod. m. m. (1584) V. retro, §§ 151 segg. (1585) Cfr. Guidi, Il contratto di rimorchio, in Diritto e pratica commerciale, 1925, p. 169 segg., 225 segg.; A. Brunetti, Del commercio marittimo e della