246 e per i soli danni cagionati dalle navi nell’interno dei porti (art. 1 suddetto, lett. a) (808). Benché la legge del 1925 sull’abbordaggio tenga responsabile la nave dei danni cagionati per colpa di un pilota (art. 15 cit.), non viene, perciò, meno la personale responsabilità civile di questo, e concorrentemente —- nei limiti della cauzione (art. 199 c. m. m.) — della corporazione dei piloti cui quegli appartenga, verso tutti gli aventi diritto. Così, dunque, tanto i terzi danneggiati, come anche l’armatore della nave pilotata ed il capitano di questa, possono adire il capitano di porto del luogo dell’avvenimento o di quello del primo approdo (art. 1 cit.) (809) contro il pilota colpevole (810). 165. - Contestazioni fra piloti. — Contrariamente a quanto avviene in Francia (811), il diritto positivo italiano non lascia adito a dubbi di sorta circa la competenza in materia di questo terzo gruppo di controversie. L’art. 31, II comma, del Regol. recita chiaramente : « Ogni controversia che possa sorgere tra i piloti in materia di ripartizione dei proventi, è decisa, in via amministrativa, dall’autorità marittima » (812). Spetta, dunque, all’autorità amministrativa competente, e non già alla giurisdizione contenziosa dei capitani di porto, ogni decisione in merito, (808) Art. 607 prog. 1931 cod. mar.: «1 comandanti di porto decidono le controversie che non eccedano il valore di lire 5000, riguardanti: а) i danni dipendenti da urto di navi o di galleggianti; б) i danni cagionati da navi e da galleggianti nell’ancorarsi od ormeggiarsi e nella esecuzione di qualsiasi altra manovra nei porti e in altri luoghi di ancoraggio.......». (809) Cfr. art. 8, uh. comma, legge 1925 sull’urto di navi, ed art 616 prog. 1931 cod. mar. (810) L’art. 557 del Regol. esec. del cod. m. m. per la Tripolit. e la Ciren. dispone che, lo Statuto del corpo dei piloti può stabilire una commissione arbitrale presieduta dal capo dell’ufficio di porto e composta da un rappresentante del corpo dei piloti e da altro rapresentante dei danneggiati, ai fini di giudicare inappellabilmente per la liquidazione dei danni prodotti dai piloti. (811) V. retro § 48. (812) Il I comma dispone: « La ripartizione dei proventi del pilotaggio è sottoposta alla vigilanza dell’autorità marittima locale, che ha sempre diritto di controllare le contabilità del corpo dei piloti ».