49 to marittimo. Nominato dallo Stato, fuso in corporazione, imposto dalla legge, posto sotto il controllo deH’amministra-zione pubblica, limitato nel numero e nelle funzioni, soggetto a severe sanzioni disciplinari e penali, privilegiato con un regime di monopolio e con prerogative speciali, molto si accosta la sua figura a quella di un funzionario (155), benché egli non contribuisca alla gestione degli affari pubblici. Il Ripert (156) si mostra esitante nel riconoscere al pilota un tale carattere e propende a ritenerlo, piuttosto, un ufficiale ministeriale, un courtier privilegiato (157). D’altro canto, la giurisprudenza (158), pur intravedendo nel pilotaggio un’istituzione di ordine pubblico, si rifiuta recisamente a considerare il pilota come agente dell’autorità, e lo definisce « un conduttore di navi che, sotto l’impero di determinate disposizioni amministrative, loca il suo servizio ai capitani che lo chiedono » (159). Questa soluzione ha indubbie risonanze nella pratica. Una conseguenza di portata notevole è, ad esempio, questa : che i rapporti ufficiali indirizzati dai piloti ai loro capi gerarchici, non fanno fede fino a prova contraria, e non hanno altro valore che quello di un’affermazione fatta in giustizia e la cui sincerità deve essere controllata dal tribunale (160). Lo stesso ordine di idee è, naturalmente, seguito da quella parte di giurisprudenza, che non esita a vedere nel pilota un commerciante e nel pilotaggio un atto di commercio. Sono in tal senso le sentenze più recenti : tribunale di Saint-Nazaire 14 (155) Il pillola è, in certo modo, un armatore, perchè possiede e gestisce una nave o una parte di nave. (156) Ripert, op. cit., pag. 926. (157) Ai piloti con 5 anni di servizio è stato concesso l’elettorato ai tribunali di commercio dalla legge 19 marzo 1926. (158) Tribunale di commercio dell’Havre, 27 marzo 1900, Rev. int. d. dr. mur., 1899-1900, pag. 635; Tribunale di commercio di Saint-Nazaire, 14 febbraio 1907, ibid., XXIII, p. 58; Tribunale di commercio dell’Havre, 7 marzo 1911, ibid., 1911-1912, p. 327. Contrai Tribunale di comm. di Douai, 25 marzo 1889, ibid., 1895-96, p. 341. (159) Il Consiglio di Stato, in data 13 dicembre 1929, Dor, Suppl., 8°, p. 36, ricusò ai piloti il carattere di pubblici funzionari e li definì quali collaboratori all'esecuzione di un servizio pubblico sotto il controllo del ministro delia marina mercantile. (160) V. Tribunale di comm. Havre, 7 marzo 1911, Rev. int. d. dr. mar. 1911-12, pag. 327. 4 - CRISAFUIXl