510 gravosa ed infruttuosa, tanto per la difficoltà di scindere due categorie di prestazioni gemelle esplicate da una persona unica, quanto per l’impossibilità di rintracciare, data la semplicità del procedimento di formazione dei contratti di rimorchio e di pilotaggio, quale di essi abbiano le parti voluto stipulare. Il Brunetti, per contro, non adotta distinzione alcuna, ritenendo che « il rimorchiatore della corporazione che viene adibito al servizio della nave pilotata si trova nella medesima posizione della persona del pilota », il quale del rimorchiatore si serve come strumento e del suo capitano come organo esecutivo, « per esplicare le operazioni necessarie ». « Conseguentemente » — egli conclude — «la nave pilotata risponderà dei danni prodotti ai terzi dal rimorchiatore-pilota, salvo il ricorso contro quest’ultimo, contro la corporazione imprenditrice ed il capitano del rimorchiatore » (1604). La tesi dell’insigne marittimista ci sembra azzardata. Ci sfugge il processo d’assorbimento mediante cui Egli riesce ad annullare la prestazione di rimorchio in quella di pilotaggio, presentandoci il rimorchiatore del Corpo come un vero e proprio pilota che, anziché pilotare dal bordo della nave cui presta assistenza, pilota invece rimanendo sul proprio galleggiante. Ma, ci chiediamo: ha considerato il Brunetti la differenza profonda fra il caso contemplato dall’art. 10, 11° comma del regol., per il quale il pilota, cui la tempesta impedisce di imbarcarsi sulla nave, deve indicare la rotta al capitano di questa, tenendosi con la propria imbarcazione di prora, ed il caso in cui questa presta essenzialmente la propria forza motrice ed implicitamente funzioni di scorta ? In realtà, è tanto esatto non distinguere, quando il rimorchio è effettuato con i battelli del Corpo, fra rimorchio semplice e rimorchio-pilotaggio, quanto è errato non far distinzione fra quest’ultimo ed il semplice pilotaggio effettuato dal galleggiante dei piloti senza prestazione di forza motrice. Ciò ritenuto, ed affermato il principio che il rimorchio eseguito con rimorchiatori del Corpo è, in ogni caso, rimorchio-pilotaggio, la questione si riduce, in ultima analisi, nel- (1604) A. Brunetti, op. cit., II, p. 374, 375, n. 301.