46 subordinato all’accettazione che dei servizi di questo il capitano avesse fatto — un ulteriore decreto del 24 aprile 1922 sopprimeva il detto diritto facoltativo, mantenendo quello obbligato-rio, conservandogli il carattere di esigibilità in tutti i casi in cui il pilota avesse offerto al capitano il suo aiuto al di là di un dato limite ed elevando la tassa d’entrata (139). Siffatta opinione trova molto credito nella dottrina francese (140). Il Laurin (l41) dice chiaramente: « Si tratta tanto di un’imposta che di una misura di protezione per il commercio marittimo. « Senza dubbio quest’imposta è destinata a far vivere una istituzione, il mantenimento della quale importa alla sicurezza della navigazione. Ma dal momento che tutti la pagano, sia quelli che se ne servono come quelli che non se ne servono punto, e che, come sovente accade, si dispensano le piccole navi dalla contribuzione (142), è molto difficile di ricusare a questa prestazione il carattere d’imposta e vederne semplicemente il prezzo di una locazione di servizi ». Nello stesso senso scrive il Danjon (143): <( Il decreto del 1806 ha creato, in realtà, a carico degli armatori una specie d’imposta destinata a far vivere un’istituzione che è considerata come indispensabile alla sicurezza della navigazione ». Nè è diverso il pensiero del Ripert (144): « L’obbligo del pilotaggio è, dunque, in sostanza quello di pagarne i diritti. Esistendo quest’obbligo, il capitano non ha più interesse a rifiutare il pilota. Dal carattere particolare di quest’obbligo, i diritti di pilotaggio prendono un aspetto un po’ oscuro e somigliano ad una tassa fiscale, più che ad un salario ». Alcune sentenze, tuttavia, negano alle mercedi il carattere (139) Cfr. Cassazione (eh. civ.), 18 novembre 1929, Dot. suppl., 8, 103, cit. ( 140) Cfr. Brunetti A., Diritto marittimo privato italiano, voi. II, Torino, 1930, p. 363, nota. (141' A. Laurin, Della responsabilità del capitano in caso di abbordaggio, quando si trova un pilota a bordo, in Autran, 1885-86, p. 550, 551. (142) Sulle franchigie dall’obbligo del pilotaggio parleremo più avanti, come promettemmo. (143) Danjon, op. cit., pag. 121, 122, n. 552. (144) Ripert, loc. cit.