319 Iota, non crea ex abrupto il contratto di pilotaggio. Perchè questo nasca, è necessario il consenso delle parti; se questo non v’è, non può il pilota esigere che il capitano lo adoperi, ma può solo pretendere l’ammontare della mercede dovuta per effetto della clausola penale imposta dalla legge, non già all’inadempiente il contratto di pilotaggio, ma al contravventore all’ob-hligo di stipularlo. 195. - Effetti vari della trasgressione alle disposizioni sul pilotaggio obbligatorio. — Prima ancora di passare ad un esame ulteriore dell’ art. 505 cod. di comm. ital., occorre avvertire che, in generale, non tutti gli effetti della contravvenzione al-l’obbligo di adoperare il pilota si riducono alle sanzioni penali ed alla responsabilità per i danni verso gli interessati nella nave e nel carico. Per quanto numeroso possa essere l’elenco di questi interessati, comprendendosi nella vasta formula dell’art. 505, oltre gli armatori, noleggiatori, caricatori o destinatari della merce, anche l’equipaggio, i passeggeri e gli assicuratori (994) (per la responsobilità verso questi ultimi, ricordiamo che l’articolo 40, alleg. 2, della legge di polizia generale norvegese del novembre 1881 dà all’assicuratore il diritto di fare una deduzione del 20 % sull'animontare dell’indennità, se il capitano ha omesso, senza necessità, di servirsi del pilota obbligatorio) (995), esso non esaurisce tutta la vasta gamma delle responsabilità immediate, quali quelle derivanti dai danni prodotti ai terzi : nave urtata, interessati in essa e nel suo carico, opere fisse; nè tutti i casi possibili di conseguenza indiretta che di giorno in giorno la pratica suole scoprire. Ad esempio: la contravvenzione all’ obbligo di adoperare il pilota crea per sè stessa una presunzione di colpa a carico del capitano contravventore; nelle (994) Brunetti, op. cit., II, pag. 363, 364, n. 298: « Nei riguardi poi dell’assicurazione del corpo della nave, anche se nulla dicesse la polizza, si avrebbe un caso di aggravamento del richio tutte le volte che il capitano non si valesse del pilota nelle contingenze dell’art. 504, 2° comma, cod. comm. ». Cfr. Ascou, v. Pilota in Dig. Ital., n. 12, pag. 878. (995) Y. Corte Suprema di Christiania, 4 settembre 1895, Autrati, XII, 1895-96, pag. 754, che applica delta legge.