102 splikt »). L’obbligo di prendere a bordo il pilota fu in vigore in Norvegia, per il solo traffico estero, dal 1763 al 1869, ed, in tempi più recenti, per ragioni evidenti, dall’inizio della guerra mondiale (agosto 1914) a tutto il 1922 per tutte le navi da guerra, yachts privati e navi da scuola dentro l’arcipelago svedese, nonché per l’ingresso in un porto militare o in un posto d’ancoraggio della marina da guerra norvegese (383). Quest’ultimo obbligo esiste ancor oggi per tutte le navi da guerra estere, ma, salvo questa eccezione, non vi è sotto le leggi vigenti alcun obbligo di prendere il pilota a bordo; tuttavia, il Re ha facoltà d’introdurlo nei casi in cui ragioni di sicurezza dello Stato, condizioni difficili dei luoghi o altri motivi, ne imponessero la necessità. Per contro, l’obbligo di pagare la tassa di pilotaggio (« lot-savgiftsphktì>), introdotto in Norvegia nel 1720, vige ancor oggi, per la necessità di mantenere con i suoi proventi un numero sufficiente di piloti lungo la vasta costiera norvegese. Quest’ob-bligo spetta alle navi in partenza per l’estero o in arrivo dall’estero, anche se non hanno fatto uso del pilota (384). Sono esentate dal detto obbligo : a) le navi inferiori a trenta tonnellate nette; b) le navi da pesca; c) le navi da guerra ed altre navi appartenenti allo Stato; d) gli yachts privati; e) in certi porti designati dal Re, le navi in traffico normale con l’estero, se entrano in porto per rifornirsi di provviste o carbone, per sbarcare o imbarcare personale o per sbarcare malati (38;>). Per l’art. 27 n. 10 della riportata legge sul pilotaggio, il pilota che corre un rischio per la sua vita od è obbligato ad adoperare più equipaggio del solito per pervenire alla nave, (383) 11 pilota da ingaggiare è quello « fisso », e solo in sua assenza il pilota costiero. (384) _,a tassa comprende importo d’arrivo, di partenza e per miglia. (385) Vari decreti hanno regolato di volta in volta l’estensione alle varie località deU’obbligo di pagare, la tassa di pilotaggio. Per l’art. 40, alleg. 2 della legge sulla poliz. gen. norveg., l’assicuratore ha il diritto di dedurre il 20 % dall’ammontare dell’indennità, se il capitano ha omesso senza necessità di servirsi del pilota là ove abitualmente vi si ricorre. Spetta, allora, all'assicurato provare l’ineluttabilità della detta omissione (Corte Suprema di Christiania, 4 settembre 1895, Autran, XII, p. 754.).