392 to occorre alla loro destinazione. I galleggianti (626) devono essere proprietà del corpo, a cui è fatto divieto di alienarli, noleggiarli, cederli, pignorarli o farne oggetto di altre operazioni di credito senza consenso dell’autorità marittima. Le spese d’acquisto e di riattamento sia dei galleggianti che degli immobili e degli arredamenti sono ad esclusivo carico dei piloti effettivi (art. 30 Regol.). Spetta ai regolamenti particolari a ciascun corpo determinare il numero, il tipo e le dimensioni dei galleggianti (art. 32 Regol.), come anche le norme per il versamento e la reintegrazione delle quote di comproprietà, e per il loro rimborso ai piloti che cessino dal servizio (art. 16 Regol.). I piloti licenziati per qualunque motivo, hanno sempre diritto al rimborso della quota di comproprietà a loro spettante sui beni del corpo, a meno che non vi ostino motivi di responsabilità civile (art. 29 Regol.). Il comando di ciascun galleggiante è affidato ad uno dei piloti (art. 32 Regol.) (627). 130. - / battelli-piloti nel Regol. per la Trip, e Ciren. — Per il regol. esec. del cod. per la mar. mere, per la Tripo-litania e la Cirenaica, i galleggianti possono anche non essere (626) Sia il regol. del 1914 che quello del 1923 parlavano di « navi e galleggianti », ma nell’art. 12 del primo si diceva: «Nel servizio di pilotaggio dei principali porti sono preferibilmente prescritti « piroscafi » di conveniente tonnellaggio ». Il regolamento vigente ha creduto meglio sopprimere il termine « nave », ma, all’art. 10 parla di « imbarcazione ». I due regolamenti del 1879 e 1895 parlavano solo di « barche ». Il regolamento per prevenire gli abbordi in mare, approvato con R. D. 13 dicembre 1896 usa invece il vocabolo « bastimento ». In dottrina ed in giurisprudenza s’incontra spesso il termine « battello ». Non crediamo che il vocabolo « galleggiante » usalo dal vigente regolamento sia dei più felici, ed è criticabilissimo che il progetto 1931 di cod. mar. adotti il medesimo termine (art. 162), essendo che, se per galleggiante devesi intendere, secondo il detto progetto, ogni costruzione « non mossa da apparecchio a propulsione meccanica o a vela » (art. 38, II comma), tali non possono essere i moo'erni battelli dei piloti, quasi tutti forniti di apparati motori o di vele. (627) Per l’art. 944 del regol. 1879 la scelta dei piloti preposti al comando delle barche spettava all’autorità marittima. L’art. 11 del regol. 1895 disponeva, invece, che i piloti dovevano comandare a turno, tranne eventuale designazione espressa dell’autorità marittima.