476 Questi caratteri così nettamente diversi ed inconciliabili ci vietano di acconsentire col Brunetti alla coesistenza di due concetti tanto disparati, quali la personalità e la gesammte Hand. È vero che accanto a questa la dottrina germanica ha elaborato la figura della Gesammteigenthum, nella quale non è esclusa l’esistenza della persona giuridica, essendo i diritti del dominio frazionati fra unità e pluralità, secondo un principio corporativo (1529); ma è una figura ibrida ed inconcepibile, oggi abbandonata anche in Germania (153°). Gli stessi dominii collettivi, sopravvissuti in molte provin-cie italiane, ed a cui per struttura e genesi storica è applicabile la concezione germanistica (l531), perdono il loro carattere di comunione per acquistare unicamente quello di persona giuridica, quando una legge li riconosce espressamente tali. Così la legge del 4 agosto 1824 sull’ordinamento dei dominii collettivi nelle provincie dell’ex Stato Pontificio, ebbe a suo tempo a dichiarare persone giuridiche tutte le università agrarie ivi esistenti. Ed il Ferrara, richiamando quelle disposizioni, s’inchina al legislatore, pur accusandolo di aver dimenticato l’origine di tali forme di comunanza O532). D’altro canto, anche se l’odierna struttura giuridica delle società commerciali sia dovuta ad un’infiltrazione di idee germaniche, o non piuttosto al naturale incremento del concetto di impresa (1533); anche se, insomma, la nostra legislazione abbia progressivamente accostato alla gesammte Hand il concetto di comunione posto a base delle società civili e commerciali (1534): è indiscutibile che la personalità rappresenta il com- (1529) Cfr. Navarrini, mon. cit. (1530) Cfr. Ferrara, cit., p. 514, nota; Grjsostomi, I dominii collettivi .ielle provincie ex pontificie, in Riv. ital. per le scien. giur., voi. 53, fase. 1, e voi. 54, fase. 1 e 2, a pag. 157, 159 seg. (1531) De Ruggiero, op. cit.. I, p. 547; Ferrara, cit., p. 503. (1532) Ferrara, cit., p. 514, 515. (1533) V. U. Manara, Delle società e delle associazioni commerciali, parte generale, voi. II, Torino, 1902, p. 205; Ranelletti, Concetto, natura e limiti del demanio pubblico, in Riv. ital. per le se. giur. 1898, p. 66 nota. V. anche gli autori tedeschi citati in quest’ultimo. (1534) Navarrini, loc. cit.