507 zione giuridica, essendo che l’art. 931, I comma del regol. c. m. m. (mod. col R. D. 26-11-1896, n. 572) dispone, checche si dica della sua claudicante struttura morfologica, che dove è il pilota pratico, là è anche la direzione del traino (1597): principio questo, che il citato progetto non ha trascurato di riconsacrare, disponendo all’art. 163, V comma, che « spetta esclusivamente al pilota in servizio la direzione delle manovre di rimorchio e di ormeggio ». Ciò posto, e considerando che nella prestazione di rimorchio effettuata dal Corpo è implicitamente contenuta quella di pilotaggio o, in altre parole, che il primo ed il secondo servizio vengono a fondersi in un’unica prestazione (1598), è evidente che la direzione del traino viene ad esere automaticamente assunta dal rimorchiatore della Corporazione, funzionando questo anche da vero e proprio pilota. Di conseguenza, è fin qui fuor di dubbio che il rimorchiatore del Corpo, nella sua qualità d’indipendente conduttore d’opera, e quindi il Corpo stesso, proprietario e gestore di esso, nella sua qualità di imprenditore (art. 1644), è responsabile dei danni cagionati ai terzi dal con-voglio durante il traino. Sorge, a questo punto, una grave questione, sulla cui soluzione non vi è accordo nella dottrina. Ritiene il Guidi (1599), basandosi su un preteso rapporto di preposizione, nel senso dell’art. 1153, III comma cod. civ., tra rimorchiato e rimorchiante — opinione accettabile limitata-mente al caso in cui la direzione delle manovre risieda nella (15971 Art. 931, princ.: « i conduttori di piroscafi o di barche a vapore, quando rimorchiano un bastimento senza pilota pratico che diriga la rotta o la manovra, dovranno rigorosamente eseguire gli ordini del capitano in comando dello stesso bastimento, ed, in caso d’inadempimento di questi ordini, saranno tenuti a rispondere dei danni che avranno cagionato ». Similmente dispone l’art. 539 del regol. c. m. m. colon., che però non parla di responsabilità per i danni. Sull’art. 031 cfr. Brunetti, cit., II, p. 374; Guidi, cit., p. 237, nota; Longhena, Corso, cit., p. 183; Tallone, Sulla respons. nel caso di urto causato da nave rimorchiata, in Dir. Marii., 1913, p. 362. (1598) V. retro, § 281. (1599) Guidi, cit., p. 235, segg.