291 l’Italia e la Finlandia il 22 ottobre 1924 (921): cc Il trattamento « della Nazione più favorita non potrà essere invocato dalle c< navi italiane per i vantaggi, risultanti dall’obbligo di usare cc dei piloti, che la Finlandia ha accordati o potrebbe accorci dare alla Svezia quanto alla navigazione a nord del 59° grado « di latitudine nord, fino a che i medesimi vantaggi non siano cc estesi alle navi di un terzo paese, purché siano limitati : a) cc alle navi di stazza massima di 750 tonn. nette, adibite al cc traffico regolare dei passeggieri; b) alle navi a vela e a proci pulsione meccanica per la navigazione nei laghi, di stazza cc netta al massimo di 100 tonn., adibite al trasporto del legnaci me, combustibili, pesci o prodotti agricoli appartenenti ai cc proprietari ed agli armatori delle navi ». E l’ari. 16 del trattato di comm. e di navig. fra la Finlandia e la Lettonia, firmato ad Helsingfors il 23 agosto 1924 (922) : « Le leggi ed i re-cc golamenti in vigore in ciascun paese sull’obbligo di usare i cc piloti si applicheranno alle navi dell’altra parte contraente, cc nella stessa misura che alle navi straniere ». Contenuto identico ha l’art. 14 n. 4 del trattato di comm. e di nav. fra la Grecia e la Lettonia firmato a Riga il 25 febbraio 1927 (923). Fra i trattati plurilaterali ricordiamo la Convenzione relativa al regime degli stretti (92