588 secondo la quale i nuovi piloti non risponderebbero dei danni verificatisi prima della loro partecipazione al Corpo, non applicandosi l’art. 78 del codice di commercio. 320. - Limiti di risarcibilità della cauzione. — L’art. 557 del regol. esec. del cod. per la mar. mere, della Trip, e Ciren., che disciplina la responsabilità delle Corporazioni dei piloti di queste nostre colonie, ci offre lo spunto per trattare una questione di particolare rilievo. Recita l’articolo in esame che « la cauzione serve esclusivamente per indennizzare i danni cagionati dai piloti nella prestazione della loro opera » (1870). Qui, il termine « esclusivamente » sta a dimostrazione inoppugnabile del divieto imposto al Corpo di rispondere con la cauzione delle obbligazioni contrattuali non derivanti da danni. Ora, può dirsi altrettanto della cauzione di cui all’art. 199 del codice patrio? (1871). Interpretato alla lettera, questo articolo ci appare enigmatico, poiché, se da una parte si afferma che il Corpo dei piloti, dei danni cagionati per l’imperizia o negligenza del pilota, è responsabile fino a concorrenza della cauzione, dall’altra non si nega che questa possa servire a soddisfare gli obblighi contrattuali non derivanti da danni. Risogna, dunque, ricercare la ratio legis. È da osservare, a tal fine, che. in tutto identico all’art. 199 è l’art. 194 del cod. per la mar. mere, della Trip, e Ciren., la cui portata è nitidamente chiarita dal citato art. 557, che, appunto perchè contenuto nel regolamento d’esecuzione, non può alterare, ma solo e necessariamente precisare 1’ intenzione del legislatore incompiutamente manifestata nella disposizione fondamentale dell’art. 194. Sicché, essendo, appunto, quest’articolo la riproduzione integrale dell’art. 199 del codice patrio, è naturale che la portata di questo non può essere diversa da quella del primo : ne consegue che, anche da noi è fatto divieto alla Corporazione dei (1870) Ed aggiunge: « La cauzione che sia stata diminuita per detta causa, deve essere immediatamente integrata ». (1871) Il Brunetti sembra escluderlo (op cit., II, p. 360: « I creditori per obbligazioni contrattuali della corporazione, rimasti incapienti sulla cauzione, potranno... »). Vorrà, forse, Egli riferirsi alle sole obbligazioni derivanti da inadempimento del contratto ? Ne dubitiamo.