329 obbligatorio, è punito per il solo fatto della contravvenzione, siane o no derivato un danno alle persone o alle cose. Or, in materia di contravvenzione, se il fortuito vale ad escludere l’imputabilità del contravventore, questa permane se colpa vi è, per quanto essa possa essere lieve (1024). La legge, in sostanza, punisce la contravvenzione come tale e non sofistica, di regola, sui gradi di colpa (102S), benché di questi si valga poi il giudice per determinare equamente la misura della pena. Ciò posto, leggiamo nell’art. 505 che il capitano è responsabile dei danni verso gli interessati nella nave e nel carico, in caso di contravvenzione alla disposizione dell*art. 504. Se dunque, il capitano, in tanto è responsabile dei danni, in quanto è responsabile della contravvenzione (1026), è evidente che le due responsabilità non possono risalire che ad un’unica colpa : e cioè a quella di aver violato la disposizione dell’art. 504. Di conseguenza, unica essendo la colpa del capitano, essa non ammetterà graduazioni ai fini della responsabilità per i danni, non ammettendone, per come detto, ai fini della responsabilità per la contravvenzione. Crediamo cosi di aver risolto la questione della graduazione della colpa in tema di infrazione all’art. 504, senza ricorrere alle tradizionali distinzioni fra colpa contrattuale ed aquiliana, e fra colpa civile e penale. 201. - Onere della prova e distinzione fra le due colpe. -Presunzioni di responsabilità. — Anche la seconda questione, relativa all’onere della prova, può essere risolta senza fare ricorso al principio vigente in materia contrattuale e fondato sul-l’art. 1225 cod. civ., per il quale non spetta all’attore provare la colpa del convenuto (com’è invece per la colpa aquiliana), (1024) Art. 42 cod. pen., 4C comma: <• Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ». (1025) Art. 4.'!, II comma, cod. pen.: « La distinzione tra reato doloso e reato colposo,... si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico ». (1026) Non intendiamo con questo alludere ad una praesumptio juris et de fure di colpa. Su tale argomento c’intratterremo fra poco.