342 me tale, inderogabile per volontà delle parti (art. 12 delle preleggi) (105à). 206. - Colpa aquiliana del capitano. — Ad c) Non solo verso gli interessati nella nave e nel carico, ma anche verso tutti i terzi danneggiati (per abbordaggio, urto contro opere fisse, ecc.), si è detto (1054), il capitano incontra una responsabilità personale, principale e diretta. Sul concetto di questa responsabilità ci siamo precedentemente soffermati (1055). Qui importa aggiungere che, se la responsabilità personale del capitano è giustificata in materia contrattuale (art. 505), essa lo è di più in materia aquiliana, poiché, mancando qualsiasi vincolo preesistente fra terzi e capitano, esula totalmente da questo la figura del contraente il trasporto e riappare nitida ed esclusiva quella del comandante, a cui la legge, ai superiori fini della sicurezza pubblica, ha imposto dei poteri-doveri ai quali egli non ha saputo o voluto obbedire. Osserviamo qui, tuttavia, che se l’omissione dell’obbligo imposto dall’art. 504 vale a trasformare in personale quella che altrimenti sarebbe la responsabilità indiretta di un preposto, sarebbe errato in materia di colpa aquiliana, come nella specie, parlare di culpa in non faciendo, poiché non preesistendo fra capitano e terzi vincolo alcuno, non può esistere un obbligo di fare, ed ogni lesione non potrà, perciò, derivare che da quell’atto positivo consistente nella violazione del neminem laedere (10àó). (1053; V. Brunetti, op. eil., II, pag. 272, n. 261; “Wustendorfer, Das Schif-fahrlsrecht, Leipzig, 1923, I, (VII, 2°, delVHuitdbuch dell’Ehrenberg), § 103 pagg. 555; Chironi e Akei.i.o, Tralt. di dir. rii. ital., I, Torino 1904, pag. 73: '< Le leggi d’ordine pubblico, sebbene riferentesi a rapporti d’ordine particolare, mantengono per la loro entità il carattere d’interesse generale e si impongono necessariamente al volere dei singoli »; App. Catania, 31 gennaio 1881, Cremona -S. Ilario: Un tal patto è immorale, sovversivo di ogni principio di giustizia; ^ idari, Dir. Mar., i 205; Del ron