389 no rivestiti di pubbliche funzioni, ... a servizio ... di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato » ? (I182). Questo quesito il Brunetti non ha voluto, evidentemente, porsi, posto che egli considera il Corpo dei piloti come una persona giuridica privata di utilità generale e, precisamente, quale comunione personale personificata (118S). Con tale implicita premessa egli scavalca tacitamente l’ostacolo, ma scavalcarlo non significa abbatterlo e l’ostacolo rimarrà finche non avremo definitivamente risolta la scabrosa questione della vera natura giuridica del Corpo dei piloti. Cercheremo di dare ad essa soluzione adeguata nel Capitolo che segue. Notiamo, intanto, che il Brunetti, con un finissimo intuito giuridico, ha precorso un’innovazione che il nuovo codice penale, entrato in vigore il T luglio 1931, ha introdotto rispetto al codice abrogato, distinguendo, agli articoli 357-359, fra pubblico ufficiale, persone incaricate di un pubblico servizio e persone che esercitano un servizio di pubblica necessità. Invero, secondo queste nuove norme, mancano i requisiti necessari perchè il pilota possa assumere la veste di pubblico ufficiale. Egli sembrerebbe, piuttosto, quale persona incaricata di un pubblico servizio. Questa distinzione, però, non è di sostanziale rilievo agli effetti disciplinari e penali, poiché quasi tutti gli articoli del codice penale in materia di delitti dei pubblici ufficiali (articolo 314 e seguenti) si estendono con espresso dettato anche alle persone incaricate di un pubblico servizio. 229. - Rapporti disciplinari e contrattuali del pilota, in Italia. — Giova intanto qui dire, a chiarimento di quanto esporremo in seguito in sede di responsabilità, che il pilota, pur essendo pubblico ufficiale, non è un impiegato dello Stato (non tutti i pubblici ufficiali, del resto, sono impiegati (1184) ). Egli agisce, bensì, in luogo dello Stato (trattasi di funzioni di polizia e, perciò, di competenza statuale), ma non in nome e per conto di esso, sicché ne appaia come il rappresentante legittimo, sib-bene in nome e per conto della propria corporazione, di cui im- (1183) Brunetti, op. cit., II. pag. 352 sgg., n. 294 sgg. (1184) Manzini, op. cit., pag. 261, n. 234.