210 dell’art. 1 del Regol. ed al 11° comma dell’art. 197 del cod. per la mar. mere., che devono essere determinate dalle competenti direzioni marittime (111° comma dell’art. 16 del Regol.). Poiché non è escluso, come vedremo in seguito, che circostanze eccezionali possono far pretendere al pilota qualcosa di più di quanto la tariffa gli accorda, la legge (art. 196 cod. mar. mere.), contro ogni economia dei giudizi e per una inspiegabile incomprensione della vera natura giuridica dell’atto necessitato, dichiara inattendibile ogni promessa di mercede maggiore di quella portata dalla tariffa, e fatta in momento di pericolo della nave (670). La riscossione delle mercedi, sia a favore dei piloti che dei pratici locali autorizzati, ha luogo verso esibizione di un ordine d’introito, staccato da apposito registro a madre e figlia, tenuto dall’ufficio di porto. L’ordine d’introito è firmato dal capo pilota e controllato e vidimato dall’Autorità marittima (art. 15 Regol. (671). Le mercedi riscosse vengono ripartite sotto la vigilanza dell’autorità marittima locale, che ha sempre il diritto di controllare la contabilità del Corpo (art. 31, I comma, Regol.), ed il procedimento non subisce variazione se l’amministrazione del corpo sia affidata al Commissario di cui all’art. 27 del Regol. (art. 27 Regol., penultimo comma). Non della totalità delle mercedi riscosse si esegue la ripartizione, ma dei soli proventi netti ricavati detraendo da quelli lordi: a) le già ricordate indennità personali di cui all’art. 11 del Regol. ; b) tutte le spese d’esercizio, eccettuate quelle che, come già sappiamo, sono esclusivamente a carico dei piloti effettivi; c) le indennità da corrispondere al commissario straordinario qualora vi sia, nella misura determinata dal decreto di nomina (art. 30 e 27 Regol.). Detratte tali somme, il rimanente viene suddiviso fra i piloti o i loro aventi causa nella proporzione che segue (art. 30 Regol.) : (670) L’art. 196 che, in seguito alla legge sull’assistenza in mare del 1925, deve ritenersi oggi abrogato, sarà meglio esaminato più avanti. Ad esso corrisponde l’art. 192 del cod. per la mar. mere, colon. (671) Questa disposizione mancava nel precedente regolamento del 1923.