473 prietà in mano comune », o meglio, « in mano collettiva » (ge-sammte Hand) (1520). L’eminente scrittore, che respinge il concetto della pubblicità dell’ente per la considerazione unilaterale dell’assenza in esso di una potestà di comando (imperium), lo accosta, poi, alle persone giuridiche private d’utilità pubblica perchè esercitante un’attività d’interesse sociale, dimenticando che gli enti siffatti sono liberi di non formarsi, formati, hanno facoltà di non agire, ed agendo sono posti su un piede di assoluta parità rispetto ai terzi (1521); tutto l’opposto, cioè, di quel che avviene per i Corpi dei piloti, i quali si costituiscono coattivamente, costituiti, hanno l’obbligo di perseguire e conseguire il loro scopo, ed agendo, la loro attività, svolta in regime monopolistico, li costituisce, di fronte ai terzi, in una condizione che non è di assoluta eguaglianza (1522). (1520) A. Brunetti, op. cit., Il, p. 358, 359: « ... si tratta di una comunione che non consente divisione, nè alienazione della quota ideale; non vi è così un diritto reale dei comunisti sull’esito divisionale, perchè la cosa appartiene al Corpo e deve ad esso rimanere per soddisfare agli scopi della sua attività; vi è solo il diritto personale dei membri di partecipare al valore della cosa comune. Il distacco dalla comunione a tipo individualistico del diritto romano non potrebbe essere più preciso; qui la comunione è a tipo collettivistico; i membri non hanno separatamente una quota di diritto, ma il diritto appartiene ad essi in comune senza una precisa delimitazione. Escluso pertanto il diritto reale sulla quota indivisa è escluso pure quello di disporre per atto fra vivi o mortis causa, per cui, al posto del pilota morto, o comunque cancellato dal registro, sottentrano gli altri membri della corporazione, indipendentemente dalle regole successorie e lo stato d'indivisione si perpetua fra i membri superstiti. È questa una applicazione genuina di quel tipo di comunione personale, o di pluralità collegata di persone, che i tedeschi chiamano « zur gesammten Hand », onde si ha la costituzione di un patrimonio di affettazione chiuso e delimitato, all’esterno, al servizio del grappo collettivo ». (1521) Cfr. Capitant, Introd. « Vétude du droit civil, 2a ed., p. 176; Michoud, op. cit., pagg. 202-204; Hauriou, op. cit., p. 321 segg.; Jèze, op. cit., p. 263 segg. (1522) Nella legislazione italiana — differentemente che in quella francese, ove la tendenza individualista, ispiratasi alla Rivoluzione del 1789, ha grandemente ostacolato il sorgere del concetto della personalità giuridica, sicché l’estensione pratica degli enti pubblici si è colà effettuata in limiti di molto ristretti — tali enti vanno sempre più moltiplicandosi sotto l’impulso di uno Stato accentratore e suscitatore di energie produttive; gli stessi caratteri che li informano assumono un’espansione inusitata ( cfr. la lettera degli art. 4 e 29, rispettivamente del T. U.