604 può consigliare i capitani di nave, non v’è posto per tale opinione, perchè nessun rapporto tra Io Stato e le navi pilotate si fonda su norme di legge coercitive » (1912). Una seconda conseguenza della tesi dello Schrader è l’applicabilità del § 831 del cod. civ., cioè il riconoscimento della responsabilità dello Stato per la scelta e la sorveglianza dei piloti nell’esercizio del pilotaggio, poiché a questo servizio, appunto perchè ritenuto come loro dovere d’ufficio, è lo Stato che appositamente li ha destinati (1913). 327. - Esercizio del potere pubblico. — Dopo quanto si è detto, si può concludere che la questione, se l’attività di pilotaggio, da parte dei piloti impiegati, sia o no prestazione contrattuale privata, è in Germania alquanto dibattuta. Oltre il Sebba e lo Schaps (1914), vanno ricordati, in senso affermativo, anche la Corte Suprema (Affari civili, voi. 74, pag. 250), per la quale il pilotaggio è un’impresa civile estranea alle funzioni dello Stato, e l’Ehlers, che fonda la sua opinione sul fatto che il § 31 della legge industriale assimila i piloti ai marinari ed ai timonieri ed impone loro di provare il possesso di determinati requisiti, necessarii al rilascio di un certificato di abilitazione da parte dell’autorità amministrativa. La tesi affermativa è, inoltre, seguita dai commentatori italiani (1915). Va, a questo punto, notato che, anche volendo ammettere l’esattezza della tesi opposta, non perciò viene ad essere risolta l’altra più grave questione, se lo Stato risponda delle colpe nautiche dei suoi piloti in forza dell’art. 131 della Costituzio- (1912) Schrader, cit., pp. 721-723. (1913) Schrader, cit., 721. Nello stesso senso, il Reichsgericht (R. (J. Z. 79, 3U4 e 81, 317), per gli antichi piloti funzionari del Canale. Contra, come dicemmo, il Trib. Sup. Ans., nei casi Cocato e Laurenco Marques. Viceversa, rimarrebbe integra l’inapplicabilità dei § § 31, 89 cod. civ., non essendo i piloti, nell’esercitare il pilotaggio, rappresentanti (in largo senso) dello Stato. (1914) Sebba e Schaps, II. cc. (1915) Ricordiamo il Ramella, in nota alla citata sentenza del Reichsgericht del 2 luglio 1924, in Dir. mar. 1927, p. 508.