380 « pratici locali, questi dovranno essere muniti di speciale auto-<(. rizzazione, loro rilasciata su apposito modello dal Comandanti te del Compartimento mariltimo, sentito l’ufficio di porto loie cale ». Ora, chiunque, fuori dei casi contemplati nell’art. 197 c. m. m. ed l del regol. pii., pilota una nave, è punito con un’ammenda o con questa e la detenzione da 15 giorni a due mesi, a seconda che avrà semplicemente aderito alla richiesta del capitano o l’avrà egli stesso tratto in inganno (art. 401 cod. m. m.). Diciamo subito che questo punto del codice cela in sè imperfezioni e lacune, che qui riassumiamo : 1°) dei tre requisiti, enumerati negli art. 197 e 1 surriferiti come atti a legittimare l’esercizio del pilotaggio da parte degli estranei ai piloti, e cioè, l’inesistenza di un corpo, una speciale autorizzazione e la dichiarazione di non essere piloti autorizzati, l’ultimo non ha motivo di essere, perchè al capitano non interessa sapere chi non sia pilota patentato (e, del resto, non vi possono essere piloti patentati ove non esiste un corpo), ma importa conoscere chi sia pratico autorizzato conformemente all’art. 1 del regol. ; 2°) l’art. 401 punisce soltanto chi, fuori dei casi contemplati nell’art. 197, pilota una nave, e non anche il capitano di questa (ll64); 3°) l’art. 401 non fa distinzione fra pilotaggio facoltativo e obbligatorio. La cassazione di Roma lo ritenne, giustamente, applicabile in ambo i casi (1165). Nei riguardi del capitano, crediamo che il servirsi di un marinaio qualunque, anziché di un pilota pratico, nei luoghi ove il pilotaggio è obbligatorio, equivalga alla violazione del secondo comma dell’art. 504 cod. comm. e renda quindi applicabile a carico del contravventore l’art. 505 cod. comm. per la responsabilità civile, oltre alle relative di sposizioni penali; 4°) l'art. 401 applica ai contravventori la stessa pena, facciano o no parte della gente di mare. (1164' L’art. 30, n. 4 dei Pilotale Act 1913 punisce il capitano con un’ammenda di 50 sterline. (1165- Case. Roma, 22 settembre 1894, in Monit. Trib., 1894, 523; Foro II., 1895, pag. 879; Temi Ven., 1895, 51; Cass. unica, VI, 404; Giur. Pen., 1895, 168.