364 time charter ed al contratto di imbrago (1106). Quel che a noi preme è l’aver ricordato che i fautori della dottrina obiettivista sono concordi nell’escludere che la responsabilità di cui all’articolo 491 derivi da un rapporto di preposizione (1107). Poiché l’argomento sarà in seguito ripreso in sede di responsabilità, basterà ora dire che è nostra opinione che la suddetta teorica abbia molti elementi di verità, pur formulando qualche riserva nel senso che non mancano i casi in cui la responsabilità dell’art. 491 possa riallacciarsi ad un rapporto di preposizione. Ed a sostegno della nostra opinione non possiamo, infine, esimerci dal ricordare che quelle legislazioni, le quali, non tengono che un conto relativo delle esigenze del commercio marittimo, esonerano da responsabilità l’armatore « se i fatti del capitano costituiscano un’infrazione agli obblighi che, per motivi di interesse pubblico, la legge gli impone nella sua qualità di capo della nave » (1103). 216. - Figura giuridica del capitano che contratta col pilota facoltativo. — Quanto alla veste assunta dal capitano nello stipulare il contratto di pilotaggio nei luoghi ove il pilota non è dalla legge imposto, essa è quella di rappresentante legale dell’armatore. Non si tratta, infatti, di obbligo legale, perchè allora cesserebbe ogni ragion d’essere del pilotaggio obbligatorio, e, del resto, il termine cc pilotaggio facoltativo » esclude automaticamente che di obbligo possa trattarsi; nè è possibile concludere per la rappresentanza volontaria, per le stesse consi- (1106) V. G. Berlincif.ri, Ancora sulla responsabilità di fronte ai terzi, dei proprietari di nave nel time charter, in Dir. Mar., 1924, p. 745. Cfr. i risultati ottenuti nella conferenza di Parigi dell'ottobre 1911 per opera del delegato italiano Prof. F. Berlinkieri (Confércnce tle Paris, octobre, 1911, in Bullettin n. 30 del Coni ite Maritime International, Anversa, 1912. (1107) V. anche G. Manara, La responsabilità del proprietario, in Dir. Mar., 1927, pag. 53. (1108) Art. 876, n. 3 cod. Chili: art. 67, n. 3 Cod. Colombia: «Cesa la responsabilidad del naviero..... si los hechos del capitan constituyen una infrac c on de las obbligaciones que por razón de intéres publico le impone la ley en su calidad d e jefe de la nave ».